NORME PER L’ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLA VALPOLICELLA


Capo I Norme generali


Art. 1 - (Istituzione del parco regionale della Valpolicella).
1. Al fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici e ambientali del territorio della Valpolicella istituito ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 il parco regionale della Valpolicella, come individuato nell’allegata planimetria.
2. Il parco comprende l’intero territorio dei seguenti Comuni: S.Ambrogio di Valpolicella, Fumane, Marano di Valpolicella, Negrar, S.Pietro Incariano, e in parte il territorio dei seguenti Comuni: Dolcè, S.Anna d’Alfaedo, Verona, Pescantina.
3. La gestione del parco è affidata all’Ente parco della Valpolicella, di cui all’articolo 1589lr0038.html#art, di seguito denominato Ente parco.
Art. 2 - (Finalità).
1. Le finalità del parco regionale della Valpolicella sono le seguenti:
a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell’acqua;
b) la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione dell’ambiente naturale, storico, architettonico e paesaggistico considerato nella sua unitarietà, e il recupero delle parti eventualmente alterate;
c) la salvaguardia del territorio e del paesaggio dall’eccessivo utilizzo edificatorio;
d) la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, geomorfologiche, vegetazionali, faunistiche, archeologiche e paleontologiche;
e) la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;
f) la promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico-finanziari, delle attività di manutenzione degli elementi naturali e storici costituenti il parco, nonché delle attività economiche tradizionali, compatibili con l’esigenza primaria della tutela dell’ambiente naturale e storico;
g) lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle popolazioni comprese nell’ambito del parco e su di esso gravitanti;
h) la promozione delle funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione dei flussi turistici, con particolare riferimento al turismo ecologico, culturale, enogastronomico, ed all’agriturismo;
i) la funzione ricreativa nelle forme compatibili.

Capo II Piano ambientale e strumenti di attuazione

Art. 3 - (Contenuti del piano ambientale).
1. Il piano ambientale di cui all’articolo 9/leggi/1984/84lr0040.html#art della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, ha il duplice scopo di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione dell’ambiente e di sostenere lo sviluppo economico e sociale.
2. Il piano ambientale determina:
a) le eventuali modifiche al perimetro del parco rispetto alla planimetria originaria di cui all'articolo 1, purché non coinvolgenti il territorio di Comuni diversi da quelli elencati nello stesso articolo, e le motivazioni di esse;
b) l’articolazione del parco in zone diverse, secondo la classificazione di cui agli articoli 989lr0038.html#ar, 1089lr0038.html#art10, 1189lr0038.html# e 1289lr0038.html;
c) gli interventi di conservazione, riqualificazione, restauro, recupero e miglioramento da operarsi e l’individuazione dei soggetti abilitati ad effettuarli ove diversi dall’Ente parco;
d) le aree che, dovendo accogliere attrezzature o infrastrutture per un' utilizzazione collettiva dei beni o per altre esigenze strettamente connesse alle finalità del parco, devono essere acquisite, nonché i modi dell’acquisizione;
e) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese nel parco nonché la regolamentazione delle attività di trasformazione consentite con particolare riferimento alle costruzioni edilizie e alle opere di urbanizzazione;
f) le modalità di cessazione o di riconversione delle attività incompatibili con le finalità del parco;
g) la regolamentazione delle attività delle cave di marmo e di altri materiali per esigenze edilizie, mediante definizione delle metodologie di escavazione, di mitigazione e di recupero ambientale, nonché fissazione periodica della quantità massima dei materiali estraibili; il Regolamento del parco, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge regionale n. 40 del 1984, stabilisce le eventuali deroghe al divieto di cui all’art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (“Legge quadro sulle aree protette”), e successive modificazioni ;
h) le proposte di recupero ambientale delle cave abbandonate o dismesse;
i) le attività produttive agricole e forestali compatibili con le finalità del parco;
l) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il parco e le norme per la loro regolamentazione;
m) la individuazione dei biotopi che necessitano di particolari tutele e dei provvedimenti necessari alla loro salvaguardia;
n) gli habitat e le specie di interesse comunitario, ai sensi della Direttiva 92/94 CE del
21/5/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche, ai fini della eventuale istituzione di zone speciali di
conservazione.
3. Il piano ambientale determina altresì, in particolare:
a) i perimetri dei centri storici e delle zone archeologiche, ai sensi degli articoli 40, 41 e 43 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
b) gli edifici esistenti e le aree da destinare a sede delle attività dell’Ente parco o ad altri usi pubblici congruenti con le finalità del parco;
c) le specifiche misure di tutela e di risanamento dei corpi idrici, in attuazione del Piano regionale di tutela delle acque, di cui all’art. 121 del Decreto legislativo n. 152 del 2005;
d) le norme e i progetti per l’arredo delle aree attrezzate per la sosta e il ristoro;
e) la rete viaria distinguendola in:
0. 1. percorsi pedonali e ciclabili;
0. 2. strade carrabili non asfaltate;
0. 3. strade carrabili che consentono l’accesso ai soli residenti;
0. 4. strade carrabili asfaltate;
0. 5. percorsi dei mezzi pubblici;
f) le aree attrezzate per il gioco, lo sport, la sosta distinguendole in pubbliche e di uso pubblico convenzionato;
g) le reti tecnologiche per raggiungere con approvvigionamento idrico, illuminazione e fognatura, le aree attrezzate e gli insediamenti esistenti di cui è prevista la permanenza o l’espansione;
h) i filari di alberi, siepi, cespugli, boschi, macchie arboree di cui è vietato l’abbattimento e quelli la cui sostituzione con specie uguali o diverse è oggetto di autorizzazione;
i) il censimento di tutti gli edifici di pregio ambientale storico-artistico e relative categorie di intervento, con contestuale individuazione delle aree di rispetto paesaggistico da assoggettare a vincolo di inedificabilità, ai sensi degli articoli 40, 41 e 43 della Legge regionale n.11/2004/leggi/1985/85lr0024.html/leggi/1985/85;
l) la suddivisione delle aree agricole in relazione alla qualità e caratteristiche dei
terreni, ai sensi degli art. 13 e 43 della Legge regionale n 11/2004;
m) la normativa per la cartellonistica stradale e le insegne pubblicitarie.


Art. 4 - (Elaborati del piano ambientale).
1. Il piano ambientale è costituito da:
a) analisi volte a individuare e descrivere le caratteristiche, la consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile degli aspetti relativi alla struttura fisica del suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, alle preesistenze storiche e archeologiche, alle attività e a quant' altro ritenuto necessario per la completa conoscenza dell’area;
b) relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei criteri adottati per la redazione del piano e da adottarsi per la sua attuazione, delle caratteristiche dei territori compresi nell’ambito del parco, del contenuto delle scelte compiute;
c) una o più rappresentazioni grafiche, in scala non inferiore a 1:10.000 atte a determinare la suddivisione e articolazione del territorio del parco in aree distinte, nonché l’assetto urbanistico, naturalistico e funzionale;
d) norme di attuazione contenenti la specificazione dei vincoli e delle limitazioni nonché la regolamentazione delle attività consentite e di quelle incompatibili, di cui all’articolo 3;
e) programma finanziario di massima e l’individuazione degli interventi ritenuti prioritari.


Art. 5 - (Procedimento di formazione del piano ambientale).
1. Il piano ambientale è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27/6/2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, ai sensi dell’art. 4 della Legge regionale n. 11/2004.
2. Il piano ambientale è adottato col voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio dell’Ente parco.
3. Entro 8 giorni, esso è depositato presso la Segreteria dell’Ente parco e dei Comuni di cui al comma 2 dell’articolo 1, per la durata di 30 giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione, e nei 30 giorni successivi, presentare le proprie osservazioni all’Ente parco.
4. I termini, di cui al precedente comma, decorrono dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico dell’avvenuto deposito all’albo dell’Ente parco.
5. Scaduto il termine per la presentazione di osservazioni, entro 60 giorni, il Presidente dell’Ente parco trasmette alla Regione il piano ambientale adottato, unitamente alle osservazioni pervenute e alle controdeduzioni dell’Ente parco.
6. Il piano ambientale, acquisita la valutazione tecnica regionale (VTR) di cui all’art. 27 della Legge regionale n. 11/2004, /leggi/1984/84lr0040.html#art10è approvato dal Consiglio regionale che può introdurvi le modifiche necessarie per la tutela degli interessi ambientali nonché di ogni altro interesse regionale o statale. La delibera di approvazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), e il relativo Piano è depositato presso la segreteria dell’Ente parco e dei comuni interessati, a disposizione del pubblico.
7. Il piano ambientale entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione della delibera di approvazione nel BUR.


Art. 6 - (Efficacia del piano ambientale).
1. Il piano ambientale è un piano territoriale a valenza paesaggistica, che si coordina con il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento di cui all’art. 24 della Legge regionale n. 11/2004/leggi/1985/85lr0061.html#art; la sua approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli, l’automatica e immediata variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati. Il piano ambientale prevale su qualsiasi altro strumento di pianificazione territoriale a livello comunale, sovracomunale e provinciale.
2. Il piano ambientale può essere attuato attraverso progetti successivi.


Art. 7 - (Varianti al piano ambientale).
1. Le varianti al piano ambientale sono soggette alla stessa procedura del Piano e hanno la medesima efficacia.
2. Le varianti al piano ambientale devono essere basate su una verifica complessiva dell’attuazione del piano e dell’assetto dell’area del parco. Esse sono costituite da tutti gli elementi di cui agli articoli 3 e 4, e contengono un aggiornamento delle analisi di cui alla lettera a) dell’articolo 4.
3. Le varianti parziali che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del piano ambientale e che non modificano i contenuti di cui al comma 2 dell’art. 3, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio dell’Ente parco e sono approvate dal Consiglio regionale, secondo la procedura di cui all’art. 5, comma 6 /leggi/1984/84lr0040.html#art1 .


Art. 8 - (Classificazione delle aree protette).
1. Ai fini dell’applicazione delle misure di salvaguardia di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 il territorio del parco è suddiviso nelle seguenti zone:
a) zone di riserva naturale;
b) zone agricole;
c) zone di urbanizzazione controllata;
d) zone urbanizzate.
2. Il piano ambientale, in conformità agli indirizzi degli articoli 9, 10, 11 e 12, procede alla zonizzazione del territorio del parco.


Art. 9 - (Zone di riserva naturale).
1. Le riserve naturali sono zone del territorio del parco che presentano eccezionali valori naturalistico-ambientali.
2. In tali zone l’esigenza della protezione del suolo, del sottosuolo, della flora e della fauna prevale su ogni altra esigenza.
3. Nelle zone a riserva naturale il piano ambientale individua:
a) zone di riserva naturale integrale che hanno la finalità di proteggere e conservare in modo assoluto l’assetto naturalistico dell’ambiente lasciando libero corso all’evoluzione spontanea della natura;
b) zone di riserva naturale orientata che hanno la finalità di orientare scientificamente l’evoluzione della natura;
c) zone di riserva naturale generale che richiedono l’attuazione d' interventi volti alla protezione o alla ricostruzione degli equilibri tra le attività produttive del settore primario e le condizioni naturali.
4. Nelle zone a riserva naturale il piano ambientale determina gli interventi necessari per la protezione dell’ambiente e per la ricomposizione di equilibri naturali propri dell’ambiente.
5. Il piano ambientale provvede a disciplinare le forme di accesso e gli interventi eventualmente ammessi o necessari in rapporto alle caratteristiche concrete delle singole aree e dei valori protetti per il recupero degli stessi.
6. Dall’adozione del piano ambientale e fino alla sua entrata in vigore, e comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, nelle zone a riserva naturale non sono consentiti:
a) l’apertura di nuove strade, a eccezione di quelle al servizio dell’attività agro-silvo-pastorale, nonché la modificazione del manto di copertura delle strade bianche;
b) l’esecuzione di tagli boschivi, anche parziali, a eccezione di quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, salvo quanto previsto dal comma 7;
c) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
d) i movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare l’ambiente;
e) l’apertura di nuove cave;
f) gli interventi che modificano il regime delle acque;
g) la raccolta, l’asportazione, il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi relativi all’attività agricola e pastorale nonché per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con l’Ente parco;
h) l’uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile;
i) il sorvolo a bassa quota e l’atterraggio con aeromobili salvo che per operazioni di soccorso o per servizio pubblico;
l) l’abbandono di rifiuti;
m) le recinzioni, ove non strettamente pertinenti alle abitazioni; in tal caso dovranno essere realizzate con siepi o materiali naturali;
n) la costruzione di nuovi edifici.
7. Dall’adozione del piano ambientale e fino alla sua entrata in vigore, e comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti prescrizioni:
a) sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-pastorali e le prescrizioni di massima e di polizia forestale;
b) tra gli interventi di cui alle lettere d), f) e g) del comma 6 sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività agricole e pastorali in atto in quanto compatibili con l’ecosistema protetto;
c) le opere relative alla realizzazione o al ripristino dei muri di contenimento e dei terrazzamenti debbono essere eseguite con materiali naturali;
d) per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione, nonché il cambiamento di destinazione d' uso limitatamente all’uso agrituristico, con l’esclusione dell’ampliamento di volume, ai sensi degli art. 44 e 48 della Legge regionale n. 11/2004;
e) è consentito l’ampliamento degli annessi rustici per una superficie massima di 80 mq., purché finalizzati esclusivamente ad uso agricolo, ai sensi degli art. 44 e 48 della Legge regionale n. 11/2004.


Art. 10 - (Zone agricole).
1. Le zone agricole sono caratterizzate dall’esercizio di attività agricole, selvicolturali, di pascolo e zootecnia in un territorio caratterizzato dalla diffusa presenza di valori naturalistici e ambientali inscindibilmente connessi con particolari forme colturali e produzioni agricole caratteristiche, nonché dalla presenza di insediamenti antropici di un certo rilievo.
2. In tali zone il piano ambientale consente la conservazione o il ripristino delle colture qualificanti compatibilmente con la conservazione degli elementi orografici, dei cigli dei terrazzamenti e degli alvei antichi dei corsi d' acqua, nonché col ripristino dei tradizionali sistemi di alberature e di siepi a confine.
3. All’interno di tali zone, il piano ambientale indica gli interventi atti ad agevolare la conservazione o il ripristino delle forme colturali più consone alle caratteristiche naturalistiche e ambientali delle singole zone, con particolare riferimento alle alberature e siepi di confine; inoltre per gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, prevede una destinazione d' uso compatibile con le caratteristiche originarie dell’edificio e col mantenimento dei suoi materiali costruttivi.
4. Il piano ambientale determina i provvedimenti da attuare al fine di promuovere la specializzazione verso forme colturali e assetti produttivi capaci di utilizzare nel modo più pieno le potenzialità caratteristiche dell’ambiente, nonché la disciplina e le condizioni cui è sottoposta l’attività di produzione agricola.
5. Nelle aree di cui al presente articolo sono consentite solo le costruzioni direttamente connesse e funzionali alle attività in esse ammesse, ai sensi dell’art. 44 della Legge regionale n. 11/2004. Ove il recupero delle costruzioni esistenti sia documentatamente insufficiente al soddisfacimento dei fabbisogni, il piano ambientale determina i siti, la quantità e le tipologie delle nuove costruzioni consentite.
6. Dall’adozione del piano ambientale e fino alla sua entrata in vigore, e comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, nelle zone di cui al presente articolo non sono consentiti:
a) l’esecuzione di tagli boschivi, anche parziali, a eccezione di quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, salvo quanto previsto dalle successive prescrizioni;
b) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
c) l’apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dimesse, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e) della Legge regionale n. 40/1984;
d) gli interventi che modificano il regime delle acque;
e) la raccolta, l’asportazione, il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi relativi all’attività agricola e pastorale nonché per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con l’Ente parco;
f) l’uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile;
g) l’abbandono dei rifiuti e la realizzazione di discariche.
7. Dall’adozione del piano ambientale e fino alla sua entrata in vigore, e comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti prescrizioni:
a) sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-pastorali e le prescrizioni di massima e di polizia forestale;
b) tra gli interventi di cui alle lettere d) e) sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività agricole e pastorali in atto;
c) ai sensi dell’art. 44 della Legge regionale n. 44/2004,/leggi/1984/84lr0024.html#art11/leggi/1984/84lr0024.html#art3/leggi/1984/84lr0024.htm /leggi/1984/84lsono consentiti l’ampliamento o la costruzione di annessi rustici nel rispetto del rapporto di copertura del 2% della superficie del fondo e comunque per una nuova superficie non superiore a 300 mq;
d) sono consentite nuove recinzioni delle proprietà solo con siepi o materiali naturali, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti e agli usi agricoli e zootecnici.


Art. 11 - (Zona di urbanizzazione controllata).
1. Sono zone di urbanizzazione controllata le aree edificate o solo urbanizzate o urbanizzabili, nelle quali le originarie caratteristiche naturalistiche o ambientali sono state profondamente o irreversibilmente trasformate, ma che fanno parte integrante del sistema naturalistico e ambientale del parco, o perché comprese in ecosistemi naturali o agroecosistemi, o perché funzionalmente necessarie per la loro gestione e fruizione o perché caratterizzate da valori paesaggistici, storici e culturali.
2. All’interno di tali zone si applica la normativa dello strumento urbanistico comunale.
3. Il piano ambientale definisce i criteri ed i vincoli per l’ulteriore sviluppo urbanistico ed edificatorio del territorio, in relazione alle singole zone, alla loro collocazione e alle caratteristiche ambientali; individua inoltre le aree, preferibilmente marginali e periferiche al territorio del parco, nelle quali ospitare strutture ricettive, parcheggi e centri di informazione.
4. Al fine del rilascio dei provvedimenti di cui all’articolo 63/leggi/2001/01lr0011.html#art6, comma 1, lettera a) della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, l’Ente parco predispone, in conformità ai contenuti e ai principi del piano ambientale, specifici indirizzi tipologici urbanistico-edilizi da applicarsi nelle zone di urbanizzazione controllata, sentita la competente commissione consiliare.
5. Fino all’adozione del piano ambientale si applicano le norme degli strumenti urbanistici vigenti o le norme in regime di salvaguardia di strumenti urbanistici adottati, salvo quanto previsto dall’art. 13.

Art. 12 - (Zone urbanizzate).
1. Sono zone urbanizzate le aree edificate, nelle quali le originarie caratteristiche naturalistiche o ambientali sono state profondamente e irreversibilmente trasformate, comportando la formazione di un ambiente urbano a connotazione prevalentemente antropica.
2. All’interno di tali zone si applica la normativa dello strumento urbanistico comunale.
3. Il piano ambientale individua le necessità di recupero architettonico, paesaggistico ed estetico di aree degradate o compromesse, e può dettare norme in relazione al recupero della qualità estetica di immobili e complessi produttivi incongrui con il contesto dell’area.
4. Fino all’adozione del piano ambientale si applicano le norme degli strumenti urbanistici vigenti o le norme in regime di salvaguardia di strumenti urbanistici adottati, salvo quanto previsto dall’art. 13.


Art. 13 – (Normativa transitoria di salvaguardia)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 90° giorno successivo alla nomina degli organi del parco di cui all’art. 18, ed in ogni caso non oltre i 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, è sospeso il rilascio di nuove concessioni edilizie, o atto autorizzativo equipollente, per uso residenziale e produttivo; sono esclusi dalla moratoria gli ampliamenti di edifici esistenti fino a 200 mq. di superficie utile, indipendentemente dal numero di unità abitative presenti nell’edificio, e gli ampliamenti di edifici rustici regolati dagli art. 9 e 10 della presente legge.
2. Concluso il periodo di moratoria di cui al punto precedente, fino all’entrata in vigore del piano ambientale ed in ogni caso per un periodo di non oltre tre anni, i Comuni trasmettono all’Ente parco gli estremi ed i dati essenziali di ogni domanda di permesso di nuova edificazione, o atto equipollente, per uso residenziale e produttivo, per una verifica di compatibilità con le finalità del parco: in particolare per l’espressione dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi del “Codice per i beni culturali”. Entro i 60 giorni successivi, durante i quali è sospeso il rilascio del permesso di costruire, l’Ente può disporre, con atto motivato, il differimento del rilascio stesso a dopo l’entrata in vigore del piano ambientale, e comunque non oltre tre anni, previa presentazione di una dichiarazione di interesse al rilascio stesso, compatibilmente con gli indirizzi stabiliti nel piano e recepiti negli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell’art. 6 della presente legge.
3. Ai sensi dell’art. 48 della Legge regionale n. 11/2004, fino all’adozione del piano ambientale sono consentiti l’adozione e l’approvazione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti, a eccezione di quelle che prevedono l’espansione delle zone residenziali e produttive, ricadenti nel territorio del parco.

Art. 14 - (Programmi biennali per l’attuazione e la valorizzazione del parco).
1. Nell’ambito delle previsioni del piano ambientale il Consiglio dell’Ente parco delibera programmi biennali di interventi e di opere per l’attuazione e la valorizzazione del parco.
2. I programmi prevedono in particolare:
a) gli interventi di conservazione, riqualificazione, recupero e miglioramento da operarsi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale, nonché l’individuazione dei soggetti abilitati a effettuarli, ove diversi dall’Ente parco;
b) programmi di rinaturalizzazione e recupero ambientale, architettonico, paesaggistico ed estetico di aree degradate o compromesse, compreso progetti per il recupero della qualità estetica di immobili e complessi produttivi incongrui con il contesto dell’area; nel caso di programmi riguardanti proprietà private, devono essere definite distintamente le modalità di compartecipazione alla spesa dei soggetti coinvolti e dell’Ente parco;
b) gli interventi nei settori dell’agricoltura, della difesa idrogeologica del suolo, della tutela dell’equilibrio e ripopolamento faunistico e dell’agriturismo;
c) gli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo e turistico per lo sviluppo dell’utilizzazione sociale del parco;
d) le previsioni di spesa per l’attuazione del programma e le priorità degli interventi, prevedendo le modalità di compartecipazione dell’Ente parco alle spese .
3. La realizzazione delle singole opere di attuazione degli interventi previsti dai programmi è approvata dal Comitato esecutivo dell’Ente parco, previo parere del Comitato tecnico scientifico. L’approvazione delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle stesse.
4. Per quanto riguarda specificamente il settore dell’agricoltura, nei programmi biennali possono essere previste apposite convenzioni, anche onerose, con gli operatori interessati per introdurre pratiche agricole compatibili con l’ambiente attraverso:
a) la riduzione dell’impiego di pesticidi, diserbanti e fertilizzanti chimici;
b) la applicazione di pratiche colturali tradizionali o comunque ecocompatibili;
c) l’uso di pratiche colturali meno intensive;
d) la sospensione dell’attività agricola per alcuni periodi dell’anno o per parti della superficie agraria;
e) la formazione di corridoi ecologici nelle zone agricole attraverso una striscia di terra di 10 metri lungo i corsi d' acqua, su entrambe le sponde, e gli stagni per proteggere non solo l’habitat ma anche l’acqua come risorsa.



Capo III Ente e strumenti di gestione


Art. 15 - (Istituzione dell’Ente parco della Valpolicella).
1. E' istituito l’Ente parco della Valpolicella, ente di diritto pubblico regionale dotato di personalità giuridica con sede all’interno del territorio del parco.


Art. 16 - (Regolamento dell’Ente parco).
1. Il Regolamento dell’Ente parco, adottato con la procedura di cui all’ art. 20, contiene:
a) la disciplina delle attività dell’Ente in conformità alle disposizioni della presente legge e alle finalità del parco;
b) la disciplina del funzionamento e dei compiti degli organi dell’Ente e la previsione delle cause di cessazione dall’ufficio dei membri che li compongono;
c) la regolamentazione di ogni altro aspetto relativo al funzionamento dell’Ente e delle relative strutture, che non sia già espressamente disciplinato dalla presente legge;
d) le eventuali deroghe ai regimi di tutela previsti dalla Legge n. 394/1991, nei limiti e per gli oggetti stabiliti dalla legge stessa.


Art. 17 - (Compiti dell’Ente parco).
1. L’Ente parco:
a) adotta il piano ambientale del parco e le relative varianti;
b) adotta e dà esecuzione ai programmi biennali di attuazione e di valorizzazione di cui all’articolo 14;
c) provvede alla tutela del territorio del parco svolgendo attività e interventi volti alla realizzazione delle finalità del parco stesso, anche attraverso la creazione di apposite strutture tecniche e operative, operanti nell’ambito di parti limitate ovvero sull’intera area del parco, nonché mediante l’assunzione di partecipazioni in società con altri soggetti pubblici e privati, purché sempre in conformità alle indicazioni del piano ambientale del parco;
d) provvede all’acquisizione delle aree e degli edifici espressamente individuati nel piano ambientale ai fini del conseguimento delle finalità del parco;
e) promuove la conoscenza dell’ambiente del parco e attua gli interventi di valorizzazione del medesimo.

3. Il Consiglio dell’Ente parco istituisce apposita Commissione tecnica composta dal Presidente dell'Ente e da sei esperti nelle materie di competenza di cui tre scelti dal Consiglio del parco con voto limitato a 2/3 e tre scelti dal Comitato esecutivo tra funzionari della Regione e di altri enti pubblici. La Commissione è presieduta dal Presidente dell'Ente parco. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente con qualifica non inferiore a istruttore. La Commissione ha il compito di formulare pareri obbligatori sugli atti da emanarsi dagli organi dell'Ente nell'esercizio delle funzioni allo stesso demandate a norma del comma 2. La Commissione esercita le proprie funzioni sostituendosi agli organi consultivi ordinariamente competenti, previsti dalle singole normative regionali. Ai componenti della Commissione competono le indennità e il rimborso delle spese nella misura stabilita dall’articolo 187/leggi/1991/91lr0012.html#art1 della Legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.
4. L’esercizio delle funzioni previste dal comma 2 ha inizio decorsi 90 giorni dalla costituzione degli organi di cui all’articolo 18 e della Commissione tecnica di cui al comma 3. L’avvenuta costituzione degli organi e della Commissione tecnica è comunicata dal Presidente dell’Ente parco al Presidente della Giunta regionale il quale, entro il termine di 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione da notizia mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. Analoga comunicazione è effettuata dal Presidente dell’Ente parco ai sindaci dei comuni di cui all’articolo 1. I procedimenti già avviati e non ancora conclusi sono definiti presso gli organi e gli Enti originariamente competenti.
5. L’Ente parco, per l’adempimento dei propri compiti può avvalersi, previa intesa con gli organi competenti, della collaborazione tecnica degli enti e aziende regionali, della consulenza e dell’opera delle strutture regionali, e, previa stipula di appositi accordi, della collaborazione del Corpo forestale dello Stato e degli enti locali interessati.
6. Per la prevenzione e l’estinzione degli incendi forestali nel territorio del parco si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 1975, n. 27. L’Ente parco propone alla Giunta regionale gli interventi relativi alla realizzazione delle iniziative, all’esecuzione delle opere e all’acquisto dei mezzi necessari.


Art. 18 - (Organi dell’Ente parco).
1. Sono organi dell’Ente parco:
a) il Consiglio;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Presidente;
d) il Direttore del parco;
e) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge, il funzionamento e i compiti degli organi del parco sono disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 16.
3. Ai componenti degli organi dell’Ente compete il trattamento economico (indennità di carica, di presenza, di missione, rimborso spese) stabilito dalla normativa regionale vigente.


Art. 19 - (Consiglio).
1. Il Consiglio dell'Ente parco è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) dal sindaco o da un suo delegato per ogni comune di cui all'articolo 1;
b) da tre membri designati dal Consiglio provinciale di Verona e tre dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi, garantendo la presenza delle minoranze;
c) da tre membri con comprovata qualificazione in materia ambientale, urbanistico-territoriale, paesaggistica, e di beni culturali: essi sono designati dal Consiglio Regionale nell’ambito di nominativi proposti dalle Associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della Legge n. 394/1991.
2. La durata del Consiglio è stabilita in 5 anni. I consiglieri dell'Ente di cui alle precedenti lettere a) e b) decadono alla scadenza del mandato elettorale relativo all'ente che li ha designati. Essi vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono nominati e restano in carica sino alla nomina dei successori. I consiglieri nominati in sostituzione durano in carica sino alla scadenza del Consiglio dell'Ente parco.
3. Il direttore del parco partecipa alle sedute con voto consultivo.
4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente parco con qualifica non inferiore a funzionario, indicato dal Presidente.
/leggi/1983/83lr0064.html#art4 5. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri nominati; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità di voti, palesemente espressi, prevale il voto del Presidente.
6. La prima riunione è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età.


Art. 20 - (Funzioni del Consiglio).
1. Il Consiglio esercita le seguenti funzioni:
a) elegge il Presidente e il Comitato esecutivo;
b) nomina il Direttore del parco, sulla base dei criteri dell’ art. 30, ed i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
c) adotta entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge il piano ambientale;
d) nomina, su proposta del Comitato esecutivo, i redattori del piano ambientale e delle relative varianti, nel rispetto della normativa nazionale e regionale sull’affidamento degli incarichi di progettazione e delle consulenza;
e) adotta le varianti al piano ambientale;
f) delibera i programmi di cui all’articolo 1489lr0038.html#art13;
g) delibera il regolamento dell’Ente di cui all’articolo 1689lr0038.html#art1;
h) controdeduce alle osservazioni relative al piano ambientale adottato;
i) delibera i bilanci preventivi e consuntivi afferenti alla gestione del parco;
l) delibera la pianta organica;
m) delibera l’attivazione delle strutture tecniche e operative di cui al comma 1 dell’articolo 16;
n) delibera la partecipazione in società e organismi di cui al comma 1 dell’articolo 17;
o) delibera in ordine alle convenzioni previste dal comma 5 dell’articolo 17.


Art. 21 - (Comitato esecutivo).
1. Il Comitato esecutivo è eletto dal Consiglio.
2. Esso è composto, oltre che dal Presidente, da sei membri, anche esterni.
3. Il direttore del parco partecipa alle sedute del comitato esecutivo con voto consultivo.
4. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del Consiglio di cui al comma 4 dell'articolo 19.
/leggi/1983/83lr0064.html#a


Art. 22 - (Funzioni del Comitato esecutivo).
1. Il Comitato esecutivo:
a) predispone il programma di attuazione di cui all’articolo 1489lr0038.html#art13;
b) provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal programma di attuazione di cui all’articolo 14;
c) propone alla Giunta regionale interventi rivolti alla realizzazione di opere e all’acquisto di mezzi necessari per la prevenzione e l’estinzione degli incendi;
d) attua la gestione dei terreni di proprietà della Regione nell’ambito del territorio del parco;
e) delibera in ordine all’acquisizione di beni immobili e in ordine a ogni altra attività patrimoniale necessaria alla gestione del parco;
f) delibera in ordine alle convenzioni e ai contratti salvo quanto previsto dalla lettera n) dell’articolo 20;
h) assume ogni altro provvedimento che rientri nelle finalità della presente legge e che non sia di competenza di altri organi dell’Ente.


Art. 23 - (Il Presidente dell’Ente parco).
1. Il Presidente dell’Ente parco è eletto dal Consiglio nel proprio seno a maggioranza assoluta dei presenti. Qualora non sia raggiunta la maggioranza richiesta nella prima votazione si procede successivamente a una votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato più voti, risultando eletto il candidato con il maggior numero di voti.
2. Il Presidente rappresenta l’Ente parco, convoca e presiede il Consiglio, il Comitato esecutivo e il Comitato tecnico-scientifico; vigila sull’esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal membro del Comitato esecutivo da lui delegato.
/leggi/1983/83lr0064.html#tabA/leggi/1983/83lr0064.html#art5


Art. 24 - (Comitato tecnico-scientifico).
1. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio entro 6 mesi dall’insediamento e dura in carica 5 anni.
2. Esso è composto:
a) dal direttore del parco;
b) da sette a nove esperti in discipline attinenti alla tutela del territorio e alla difesa dell’ambiente tra cui: geologia, zoologia, botanica, geografia, scienze forestali, scienze agrarie, urbanistica ed ecologia, paesaggio, scienze storiche e archeologia;
c) da tre esperti designati dalla Giunta regionale fra i dipendenti regionali competenti per materia.
3. Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico è il Presidente dell’Ente parco.
4. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario del Consiglio di cui al comma 5 dell’articolo 19.
/leggi/1991/91lr0012.html#art187


Art. 25 - (Compiti del Comitato tecnico-scientifico).
1. Il Comitato tecnico-scientifico esprime parere obbligatorio sul piano ambientale, sui bilanci, sui regolamenti e sui programmi di attuazione di cui all’articolo 1489lr0038.html#art13.
2. Il Comitato tecnico-scientifico può essere sentito su richiesta degli organi di gestione del parco in merito a ogni altra questione di particolare rilevanza.


Art. 26 - (Collegio dei revisori).
1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti in possesso di comprovata esperienza amministrativo-contabile nominati dal Consiglio regionale.
2. I componenti del Collegio dei revisori durano in carica cinque anni.
3. Il Presidente è eletto tra i membri effettivi.


Art. 27 - (Compiti del Collegio dei revisori).
1. Il Collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell’Ente, redige la relazione sul bilancio e sul conto consuntivo e vigila sulla regolarità contabile dell’amministrazione.
2. Il Collegio dei revisori redige annualmente una relazione sull’andamento della gestione dell’Ente parco e la trasmette alla Giunta regionale accompagnata dalle eventuali controdeduzioni del Comitato esecutivo in ordine ai rilievi formulati.


Art. 28 - (Consulta per il parco).
1. La Consulta per il parco è la struttura idonea a promuovere la partecipazione degli organismi interessati in vista della formazione dei programmi di attività dell’Ente parco.
2. Gli organismi partecipanti alla Consulta sono individuati dal Consiglio dell’Ente parco fra le organizzazioni professionali agricole e le associazioni protezionistiche, ecologico-naturalistiche, del tempo libero e sportive, maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché fra le istituzioni e gli organismi scientifico-culturali interessati all’area della Valpolicella.
3. Essa è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Ente parco ed è dallo stesso presieduta.


Art. 29 - (Personale).
1. L'Ente parco, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale, di personale dipendente, nei limiti della dotazione organica definita dal Consiglio dell'Ente ed approvata dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale trasferisce nella dotazione organica dell'Ente esclusivamente i posti corrispondenti al personale regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti sono equiparati a tutti gli effetti a quelli dei dipendenti regionali.
4. L'Ente Parco può avvalersi, previa stipula di appositi accordi, di personale degli Enti locali operanti nell'area del parco.
5. L'Ente parco può inoltre stipulare convenzioni con associazioni protezionistiche, culturali e cooperative di servizi per lo svolgimento di attività di servizio al parco.


Art. 30 - (Il Direttore del parco).
1. All’Ente parco è preposto un direttore nominato dal Consiglio su proposta del Comitato esecutivo e scelto, previo avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 4 della legge regionale 19 novembre 1974, n. 57, ed in osservanza delle disposizioni contenute nel comma secondo dell’articolo 52/leggi/1971/71ls0340.html#art52 dello Statuto, nel rispetto dei criteri di selezione previsti dalla normativa nazionale.
2. Il Direttore del parco è scelto tra persone di provata qualificazione tecnico-scientifica ed esperienza professionale nel settore della tutela e della valorizzazione dell’ambiente e del territorio.
3. Della decisione di nominare il Direttore del parco è data ampia pubblicità nelle forme e nei modi a ciò idonei.
4. Il Direttore del parco:
a) sovraintende alla elaborazione del piano ambientale, delle sue varianti e dei programmi biennali di attuazione e cura la concreta attuazione delle prescrizioni e previsioni contenute nel piano ambientale e dei programmi di cui all’articolo 1489lr0038.html#art13;
b) sovraintende all’organizzazione ed all’utilizzazione del personale con particolare riferimento a quello impiegato allo svolgimento delle attività tecniche;
c) provvede a far conoscere i vincoli e i divieti, le prescrizioni e le disposizioni di legge e regolamentari e adotta, nell’ambito e con le procedure stabilite dal regolamento di cui all’articolo1689lr0038.html#art15, le misure anche d' urgenza necessarie al miglior funzionamento del parco;
d) commina le sanzioni di cui agli articoli 33 89lr0038.html#art34 e 34 89lr0038.html#art3.
5. Il Direttore inoltre:
a) rilascia l’autorizzazione per la raccolta della flora, di minerali e di fossili a scopi scientifici e didattici;
b) autorizza le attività di ricerca scientifica;
c) emana gli atti che costituiscono esercizio delle funzioni amministrative demandate all'Ente parco ai sensi dell'art. 17 previo parere della Commissione tecnica. Il parere non è richiesto per gli interventi relativi alle utilizzazioni boschive, di cui all'art. 33 della prescrizione di massima e di polizia forestale.
6. Il trattamento economico del Direttore del parco è determinato con delibera del Consiglio dell’Ente parco nel limite massimo del 70% del trattamento economico stabilito a norma dell’articolo 52 dello Statuto regionale per i dirigenti delle Segreterie regionali. Al Direttore dell’Ente parco, qualora comandato o trasferito da altro ente pubblico, è mantenuto, se più vantaggioso, il trattamento economico goduto presso l’ente di provenienza.


Art. 31 - (Finanziamento dell'ente parco).
1. L’Ente parco utilizza le risorse finanziarie derivanti:
a) da trasferimenti della Regione;
b) da contribuzioni da parte degli Enti locali operanti nell’area del parco, nonché di altri soggetti pubblici o privati;
c) da proventi riscossi per l’attività o servizi svolti;
d) dall’irrogazione delle sanzioni;
e) da eventuali rendite patrimoniali.


Art. 32 - (Vigilanza).
1. L’Ente parco vigila con il proprio personale all’uopo incaricato sull’applicazione della presente legge e di ogni altra disposizione conseguente; adotta e fa eseguire i provvedimenti relativi ad eventuali infrazioni. Nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni conferite, i dipendenti dell’Ente parco, cui sono affidati i compiti di vigilanza, accertamento e contestazione, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dell’art. 221 del Codice di procedura penale.
2. Per l’adempimento dei compiti di vigilanza può essere anche utilizzato, mediante accordi, personale dei comuni e della provincia interessati al territorio del parco, nonché del Corpo forestale dello Stato. Può inoltre essere utilizzato, mediante apposite convenzioni, personale indicato da Enti e Associazioni con fine istituzionale di protezione della natura, avente i necessari requisiti.
3. Il personale di vigilanza provvede all’accertamento, alla contestazione e alla notificazione delle infrazioni, redigendo i relativi processi verbali e il rapporto ai sensi degli articoli da 13 a 17 della Legge 27 novembre 1981, n. 689.
4. Nei casi in cui l’infrazione ha provocato un danno o un' alterazione ambientale, l’obbligo di rapporto sussiste anche se sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. Qualora il personale preposto alla vigilanza constati la violazione di prescrizioni di competenza di altre autorità amministrative, provvede ad informarne tempestivamente l’autorità competente.
6. Il Direttore dell’Ente parco redige annualmente un rapporto sulle infrazioni rilevate.


Art. 33 - (Tutela dei danni e alterazioni dell’ambiente).
1. Alla violazione delle prescrizioni vigenti nell’area del parco da cui derivi un qualsiasi danno o alterazione dell’ambiente consegue l’obbligo di restituzione in pristino. Ove per lo stato dei luoghi la restituzione in pristino non sia in tutto o in parte possibile, alla violazione consegue l’obbligo del recupero ambientale anche mediante interventi compensativi.
2. L’Ente parco determina, in Contraddittorio con il contravventore, le modalità e i termini del ripristino integrale o del recupero ambientale, ai sensi del comma 1. Ingiunge quindi il compimento delle attività di ripristino o recupero così definite, preavvertendo che in caso di inadempienza provvederà in sostituzione a spese del contravventore.
3. Decorso invano il termine fissato per l’adempimento, l’Ente procede all’esecuzione delle opere e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.


Art. 34 - (Sanzioni amministrative).
1. Ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni della presente legge, del piano ambientale, dei regolamenti del parco, nonché delle misure di salvaguardia, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a 10.000, fermo restando l’obbligo della restituzione in pristino a norma dell’art. 33.
2. Nei seguenti casi, fermo restando l’obbligo della restituzione in pristino a norma dell’art. 33, le sanzioni amministrative pecuniarie sono così determinate:
a) da Euro 2.000 a 10.000 per l’uccisione di capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base a leggi statali e regionali;
b) da Euro 500 a 2.000 per l’estirpazione o per l’abbattimento di ogni specie forestale soggetta a protezione in base a leggi regionali o statali;
c) da Euro 5.000 a 50.000 per la realizzazione di ogni opera o intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli sbancamenti e i movimenti di terra, l’apertura di cave o di discariche di rifiuti, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l’apertura di strade, in difformità dalle norme di salvaguardia, dal piano ambientale e dai regolamenti;
d) da Euro 500 a 2.000 per la circolazione con mezzi motorizzati in percorsi fuori strada o comunque in zone precluse alla circolazione di tali mezzi. In caso di reiterazione dell’infrazione è comminata la confisca del mezzo servito per commettere l’infrazione.
3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti all’Ente parco.
4. E' in ogni caso comminata la confisca dei vegetali e degli altri beni rimossi o asportati, degli animali catturati o uccisi, dei macchinari e degli attrezzi che sono serviti a commettere la violazione.
5. Le sanzioni sono comminate dal Direttore del parco con applicazione delle norme di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.


Art. 35 - (Norma finanziaria).
1. Il contributo iniziale per le spese di primo impianto di cui all’articolo 28/leggi/1984/84lr0040.html#art28 della Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 è determinato nella misura di Euro 2.000.000.
2. Tale somma è comprensiva degli oneri relativi alla redazione del piano ambientale.
3. Alla copertura delle spese, di cui ai precedenti commi, prevista in Euro 2.000.000, si provvede mediante l’utilizzo di pari importo dai fondi già stanziati sull’Unità Previsionale di Base UPB U0101 “ Interventi strutturali nelle aree naturali protette e negli ambienti di interesse naturalistico” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario nel quale entra in vigore la presente legge.
4. Per le spese di gestione del parco è assegnato un contributo di Euro 150.000 utilizzando i fondi stanziati all’Unità Previsionale di Base UPB 0100 “Sostegno alle aree protette regionali ” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario nel quale entra in vigore la presente legge.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare immobili ricadenti nel territorio del parco così come individuato all’art. 1, per un importo massimo di Euro 1.000.000.
6. Al relativo onere si fa fronte con lo stanziamento di cui all’Unità Previsionale di Base UPB U0101 del bilancio previsionale, che viene incrementato per Euro 1.0000.000 per l’esercizio finanziario nel quale entra in vigore la presente legge.


Art. 36 - (Priorità nel riparto dei finanziamenti regionali).
1. Nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti in particolare da leggi di settore è riservata priorità ai soggetti pubblici e privati che realizzano entro l’ambito territoriale del parco, progetti riguardanti:
a) opere di conservazione, restauro ambientale e/o forestale e difesa del suolo;
b) recupero di edilizia rurale abitativa di pregio ambientale;
c) attività culturali e turistiche di interesse del parco;
d) attività agrituristiche;
e) attività di qualificazione e sviluppo di servizi in campo agricolo, zootecnico e forestale;
f) recupero di singoli beni monumentali e loro adiacenze;
g) riqualificazione dell’edilizia urbana abitativa, artigianale e industriale;
h) acquisizione di aree;
i) attrezzature delle aree pubbliche;
l) acquisto e risanamento di immobili da destinare a musei etnografici, sede dell’Ente parco, attrezzature di ristoro.


Art. 37 - (Norme finali).
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano in quanto compatibili e dalla medesima non derogate le norme della Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40.

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