
NORME PER LISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLA VALPOLICELLA
Capo I Norme generali
Art. 1 - (Istituzione del parco regionale
della Valpolicella).
1. Al fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici e
ambientali del territorio della Valpolicella istituito ai sensi
della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 il parco regionale
della Valpolicella, come individuato nellallegata
planimetria.
2. Il parco comprende lintero territorio dei seguenti
Comuni: S.Ambrogio di Valpolicella, Fumane, Marano di
Valpolicella, Negrar, S.Pietro Incariano, e in parte il
territorio dei seguenti Comuni: Dolcè, S.Anna dAlfaedo,
Verona, Pescantina.
3. La gestione del parco è affidata allEnte parco della
Valpolicella, di cui allarticolo 1589lr0038.html#art, di
seguito denominato Ente parco.
Art. 2 - (Finalità).
1. Le finalità del parco regionale della Valpolicella sono le
seguenti:
a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della
fauna, dellacqua;
b) la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione
dellambiente naturale, storico, architettonico e
paesaggistico considerato nella sua unitarietà, e il recupero
delle parti eventualmente alterate;
c) la salvaguardia del territorio e del paesaggio dalleccessivo
utilizzo edificatorio;
d) la salvaguardia delle specifiche particolarità
antropologiche, geomorfologiche, vegetazionali, faunistiche,
archeologiche e paleontologiche;
e) la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;
f) la promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati
sostegni tecnico-finanziari, delle attività di manutenzione
degli elementi naturali e storici costituenti il parco, nonché
delle attività economiche tradizionali, compatibili con lesigenza
primaria della tutela dellambiente naturale e storico;
g) lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle popolazioni
comprese nellambito del parco e su di esso gravitanti;
h) la promozione delle funzioni di servizio per il tempo libero e
di organizzazione dei flussi turistici, con particolare
riferimento al turismo ecologico, culturale, enogastronomico, ed
allagriturismo;
i) la funzione ricreativa nelle forme compatibili.
Capo II Piano
ambientale e strumenti di attuazione
Art. 3 - (Contenuti del piano
ambientale).
1. Il piano ambientale di cui allarticolo
9/leggi/1984/84lr0040.html#art della legge regionale 16 agosto
1984, n. 40, ha il duplice scopo di assicurare la necessaria
tutela e valorizzazione dellambiente e di sostenere lo
sviluppo economico e sociale.
2. Il piano ambientale determina:
a) le eventuali modifiche al perimetro del parco rispetto alla
planimetria originaria di cui all'articolo 1, purché non
coinvolgenti il territorio di Comuni diversi da quelli elencati
nello stesso articolo, e le motivazioni di esse;
b) larticolazione del parco in zone diverse, secondo la
classificazione di cui agli articoli 989lr0038.html#ar,
1089lr0038.html#art10, 1189lr0038.html# e 1289lr0038.html;
c) gli interventi di conservazione, riqualificazione, restauro,
recupero e miglioramento da operarsi e lindividuazione dei
soggetti abilitati ad effettuarli ove diversi dallEnte
parco;
d) le aree che, dovendo accogliere attrezzature o infrastrutture
per un' utilizzazione collettiva dei beni o per altre esigenze
strettamente connesse alle finalità del parco, devono essere
acquisite, nonché i modi dellacquisizione;
e) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree
comprese nel parco nonché la regolamentazione delle attività di
trasformazione consentite con particolare riferimento alle
costruzioni edilizie e alle opere di urbanizzazione;
f) le modalità di cessazione o di riconversione delle attività
incompatibili con le finalità del parco;
g) la regolamentazione delle attività delle cave di marmo e di
altri materiali per esigenze edilizie, mediante definizione delle
metodologie di escavazione, di mitigazione e di recupero
ambientale, nonché fissazione periodica della quantità massima
dei materiali estraibili; il Regolamento del parco, ai sensi dellart.
6, comma 4, della legge regionale n. 40 del 1984, stabilisce le
eventuali deroghe al divieto di cui allart. 11, comma 3,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle
aree protette), e successive modificazioni ;
h) le proposte di recupero ambientale delle cave abbandonate o
dismesse;
i) le attività produttive agricole e forestali compatibili con
le finalità del parco;
l) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni
costituenti il parco e le norme per la loro regolamentazione;
m) la individuazione dei biotopi che necessitano di particolari
tutele e dei provvedimenti necessari alla loro salvaguardia;
n) gli habitat e le specie di interesse comunitario, ai sensi
della Direttiva 92/94 CE del
21/5/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche, ai fini della eventuale
istituzione di zone speciali di
conservazione.
3. Il piano ambientale determina altresì, in particolare:
a) i perimetri dei centri storici e delle zone archeologiche, ai
sensi degli articoli 40, 41 e 43 della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11;
b) gli edifici esistenti e le aree da destinare a sede delle
attività dellEnte parco o ad altri usi pubblici congruenti
con le finalità del parco;
c) le specifiche misure di tutela e di risanamento dei corpi
idrici, in attuazione del Piano regionale di tutela delle acque,
di cui allart. 121 del Decreto legislativo n. 152 del 2005;
d) le norme e i progetti per larredo delle aree attrezzate
per la sosta e il ristoro;
e) la rete viaria distinguendola in:
0. 1. percorsi pedonali e ciclabili;
0. 2. strade carrabili non asfaltate;
0. 3. strade carrabili che consentono laccesso ai soli
residenti;
0. 4. strade carrabili asfaltate;
0. 5. percorsi dei mezzi pubblici;
f) le aree attrezzate per il gioco, lo sport, la sosta
distinguendole in pubbliche e di uso pubblico convenzionato;
g) le reti tecnologiche per raggiungere con approvvigionamento
idrico, illuminazione e fognatura, le aree attrezzate e gli
insediamenti esistenti di cui è prevista la permanenza o lespansione;
h) i filari di alberi, siepi, cespugli, boschi, macchie arboree
di cui è vietato labbattimento e quelli la cui
sostituzione con specie uguali o diverse è oggetto di
autorizzazione;
i) il censimento di tutti gli edifici di pregio ambientale
storico-artistico e relative categorie di intervento, con
contestuale individuazione delle aree di rispetto paesaggistico
da assoggettare a vincolo di inedificabilità, ai sensi degli
articoli 40, 41 e 43 della Legge regionale
n.11/2004/leggi/1985/85lr0024.html/leggi/1985/85;
l) la suddivisione delle aree agricole in relazione alla qualità
e caratteristiche dei
terreni, ai sensi degli art. 13 e 43 della Legge regionale n
11/2004;
m) la normativa per la cartellonistica stradale e le insegne
pubblicitarie.
Art. 4 - (Elaborati del piano ambientale).
1. Il piano ambientale è costituito da:
a) analisi volte a individuare e descrivere le caratteristiche,
la consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile degli
aspetti relativi alla struttura fisica del suolo, alle acque,
alla flora, alla fauna, alle preesistenze storiche e
archeologiche, alle attività e a quant' altro ritenuto
necessario per la completa conoscenza dellarea;
b) relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei
criteri adottati per la redazione del piano e da adottarsi per la
sua attuazione, delle caratteristiche dei territori compresi nellambito
del parco, del contenuto delle scelte compiute;
c) una o più rappresentazioni grafiche, in scala non inferiore a
1:10.000 atte a determinare la suddivisione e articolazione del
territorio del parco in aree distinte, nonché lassetto
urbanistico, naturalistico e funzionale;
d) norme di attuazione contenenti la specificazione dei vincoli e
delle limitazioni nonché la regolamentazione delle attività
consentite e di quelle incompatibili, di cui allarticolo 3;
e) programma finanziario di massima e lindividuazione degli
interventi ritenuti prioritari.
Art. 5 - (Procedimento di formazione del piano
ambientale).
1. Il piano ambientale è sottoposto alla procedura di
valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla Direttiva
2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27/6/2001,
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sullambiente, ai sensi dellart. 4 della
Legge regionale n. 11/2004.
2. Il piano ambientale è adottato col voto favorevole della
maggioranza dei componenti il Consiglio dellEnte parco.
3. Entro 8 giorni, esso è depositato presso la Segreteria dellEnte
parco e dei Comuni di cui al comma 2 dellarticolo 1, per la
durata di 30 giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di
prenderne visione, e nei 30 giorni successivi, presentare le
proprie osservazioni allEnte parco.
4. I termini, di cui al precedente comma, decorrono dalla data di
pubblicazione dellavviso pubblico dellavvenuto
deposito allalbo dellEnte parco.
5. Scaduto il termine per la presentazione di osservazioni, entro
60 giorni, il Presidente dellEnte parco trasmette alla
Regione il piano ambientale adottato, unitamente alle
osservazioni pervenute e alle controdeduzioni dellEnte
parco.
6. Il piano ambientale, acquisita la valutazione tecnica
regionale (VTR) di cui allart. 27 della Legge regionale n.
11/2004, /leggi/1984/84lr0040.html#art10è approvato dal
Consiglio regionale che può introdurvi le modifiche necessarie
per la tutela degli interessi ambientali nonché di ogni altro
interesse regionale o statale. La delibera di approvazione è
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), e il
relativo Piano è depositato presso la segreteria dellEnte
parco e dei comuni interessati, a disposizione del pubblico.
7. Il piano ambientale entra in vigore 15 giorni dopo la
pubblicazione della delibera di approvazione nel BUR.
Art. 6 - (Efficacia del piano ambientale).
1. Il piano ambientale è un piano territoriale a
valenza paesaggistica, che si coordina con il Piano Territoriale
Regionale di Coordinamento di cui allart. 24 della Legge
regionale n. 11/2004/leggi/1985/85lr0061.html#art; la sua
approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e
vincoli, lautomatica e immediata variazione degli strumenti
urbanistici, generali e attuativi, in corrispondenza alle
prescrizioni e ai vincoli approvati. Il piano ambientale prevale
su qualsiasi altro strumento di pianificazione territoriale a
livello comunale, sovracomunale e provinciale.
2. Il piano ambientale può essere attuato attraverso progetti
successivi.
Art. 7 - (Varianti al piano ambientale).
1. Le varianti al piano ambientale sono soggette alla
stessa procedura del Piano e hanno la medesima efficacia.
2. Le varianti al piano ambientale devono essere basate su una
verifica complessiva dellattuazione del piano e dellassetto
dellarea del parco. Esse sono costituite da tutti gli
elementi di cui agli articoli 3 e 4, e contengono un
aggiornamento delle analisi di cui alla lettera a) dellarticolo
4.
3. Le varianti parziali che non incidono sui criteri informatori
e sulle caratteristiche essenziali del piano ambientale e che non
modificano i contenuti di cui al comma 2 dellart. 3, sono
adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti
il Consiglio dellEnte parco e sono approvate dal Consiglio
regionale, secondo la procedura di cui allart. 5, comma 6
/leggi/1984/84lr0040.html#art1 .
Art. 8 - (Classificazione delle aree protette).
1. Ai fini dellapplicazione delle misure di
salvaguardia di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 il territorio
del parco è suddiviso nelle seguenti zone:
a) zone di riserva naturale;
b) zone agricole;
c) zone di urbanizzazione controllata;
d) zone urbanizzate.
2. Il piano ambientale, in conformità agli indirizzi degli
articoli 9, 10, 11 e 12, procede alla zonizzazione del territorio
del parco.
Art. 9 - (Zone di riserva naturale).
1. Le riserve naturali sono zone del territorio del
parco che presentano eccezionali valori naturalistico-ambientali.
2. In tali zone lesigenza della protezione del suolo, del
sottosuolo, della flora e della fauna prevale su ogni altra
esigenza.
3. Nelle zone a riserva naturale il piano ambientale individua:
a) zone di riserva naturale integrale che hanno la finalità di
proteggere e conservare in modo assoluto lassetto
naturalistico dellambiente lasciando libero corso allevoluzione
spontanea della natura;
b) zone di riserva naturale orientata che hanno la finalità di
orientare scientificamente levoluzione della natura;
c) zone di riserva naturale generale che richiedono lattuazione
d' interventi volti alla protezione o alla ricostruzione degli
equilibri tra le attività produttive del settore primario e le
condizioni naturali.
4. Nelle zone a riserva naturale il piano ambientale determina
gli interventi necessari per la protezione dellambiente e
per la ricomposizione di equilibri naturali propri dellambiente.
5. Il piano ambientale provvede a disciplinare le forme di
accesso e gli interventi eventualmente ammessi o necessari in
rapporto alle caratteristiche concrete delle singole aree e dei
valori protetti per il recupero degli stessi.
6. Dalladozione del piano ambientale e fino alla sua
entrata in vigore, e comunque per un periodo non eccedente i tre
anni dallentrata in vigore della presente legge, nelle zone
a riserva naturale non sono consentiti:
a) lapertura di nuove strade, a eccezione di quelle al
servizio dellattività agro-silvo-pastorale, nonché la
modificazione del manto di copertura delle strade bianche;
b) lesecuzione di tagli boschivi, anche parziali, a
eccezione di quelli necessari per evitare il deterioramento del
popolamento, salvo quanto previsto dal comma 7;
c) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
d) i movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare lambiente;
e) lapertura di nuove cave;
f) gli interventi che modificano il regime delle acque;
g) la raccolta, lasportazione, il danneggiamento della
flora spontanea e delle singolarità geologiche, paleontologiche
e mineralogiche, fatti salvi gli interventi relativi allattività
agricola e pastorale nonché per fini di studio regolamentati da
apposita convenzione con lEnte parco;
h) luso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con
esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle
utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile;
i) il sorvolo a bassa quota e latterraggio con aeromobili
salvo che per operazioni di soccorso o per servizio pubblico;
l) labbandono di rifiuti;
m) le recinzioni, ove non strettamente pertinenti alle
abitazioni; in tal caso dovranno essere realizzate con siepi o
materiali naturali;
n) la costruzione di nuovi edifici.
7. Dalladozione del piano ambientale e fino alla sua
entrata in vigore, e comunque per un periodo non eccedente i tre
anni dallentrata in vigore della presente legge, si
applicano le seguenti prescrizioni:
a) sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei
piani economici silvo-pastorali e le prescrizioni di massima e di
polizia forestale;
b) tra gli interventi di cui alle lettere d), f) e g) del comma 6
sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento
dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di
difesa idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività
agricole e pastorali in atto in quanto compatibili con lecosistema
protetto;
c) le opere relative alla realizzazione o al ripristino dei muri
di contenimento e dei terrazzamenti debbono essere eseguite con
materiali naturali;
d) per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione
ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione,
nonché il cambiamento di destinazione d' uso limitatamente alluso
agrituristico, con lesclusione dellampliamento di
volume, ai sensi degli art. 44 e 48 della Legge regionale n.
11/2004;
e) è consentito lampliamento degli annessi rustici per una
superficie massima di 80 mq., purché finalizzati esclusivamente
ad uso agricolo, ai sensi degli art. 44 e 48 della Legge
regionale n. 11/2004.
Art. 10 - (Zone agricole).
1. Le zone agricole sono caratterizzate dallesercizio
di attività agricole, selvicolturali, di pascolo e zootecnia in
un territorio caratterizzato dalla diffusa presenza di valori
naturalistici e ambientali inscindibilmente connessi con
particolari forme colturali e produzioni agricole
caratteristiche, nonché dalla presenza di insediamenti antropici
di un certo rilievo.
2. In tali zone il piano ambientale consente la conservazione o
il ripristino delle colture qualificanti compatibilmente con la
conservazione degli elementi orografici, dei cigli dei
terrazzamenti e degli alvei antichi dei corsi d' acqua, nonché
col ripristino dei tradizionali sistemi di alberature e di siepi
a confine.
3. Allinterno di tali zone, il piano ambientale indica gli
interventi atti ad agevolare la conservazione o il ripristino
delle forme colturali più consone alle caratteristiche
naturalistiche e ambientali delle singole zone, con particolare
riferimento alle alberature e siepi di confine; inoltre per gli
edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, prevede
una destinazione d' uso compatibile con le caratteristiche
originarie delledificio e col mantenimento dei suoi
materiali costruttivi.
4. Il piano ambientale determina i provvedimenti da attuare al
fine di promuovere la specializzazione verso forme colturali e
assetti produttivi capaci di utilizzare nel modo più pieno le
potenzialità caratteristiche dellambiente, nonché la
disciplina e le condizioni cui è sottoposta lattività di
produzione agricola.
5. Nelle aree di cui al presente articolo sono consentite solo le
costruzioni direttamente connesse e funzionali alle attività in
esse ammesse, ai sensi dellart. 44 della Legge regionale n.
11/2004. Ove il recupero delle costruzioni esistenti sia
documentatamente insufficiente al soddisfacimento dei fabbisogni,
il piano ambientale determina i siti, la quantità e le tipologie
delle nuove costruzioni consentite.
6. Dalladozione del piano ambientale e fino alla sua
entrata in vigore, e comunque per un periodo non eccedente i tre
anni dallentrata in vigore della presente legge, nelle zone
di cui al presente articolo non sono consentiti:
a) lesecuzione di tagli boschivi, anche parziali, a
eccezione di quelli necessari per evitare il deterioramento del
popolamento, salvo quanto previsto dalle successive prescrizioni;
b) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
c) lapertura di nuove cave e la riapertura di quelle
abbandonate o dimesse, ai sensi dellart. 6, comma 1,
lettera e) della Legge regionale n. 40/1984;
d) gli interventi che modificano il regime delle acque;
e) la raccolta, lasportazione, il danneggiamento della
flora spontanea e delle singolarità geologiche, paleontologiche
e mineralogiche, fatti salvi gli interventi relativi allattività
agricola e pastorale nonché per fini di studio regolamentati da
apposita convenzione con lEnte parco;
f) luso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con
esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle
utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile;
g) labbandono dei rifiuti e la realizzazione di discariche.
7. Dalladozione del piano ambientale e fino alla sua
entrata in vigore, e comunque per un periodo non eccedente i tre
anni dallentrata in vigore della presente legge, si
applicano le seguenti prescrizioni:
a) sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei
piani economici silvo-pastorali e le prescrizioni di massima e di
polizia forestale;
b) tra gli interventi di cui alle lettere d) e) sono consentiti
quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni
idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa
idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività agricole e
pastorali in atto;
c) ai sensi dellart. 44 della Legge regionale n.
44/2004,/leggi/1984/84lr0024.html#art11/leggi/1984/84lr0024.html#art3/leggi/1984/84lr0024.htm
/leggi/1984/84lsono consentiti lampliamento o la
costruzione di annessi rustici nel rispetto del rapporto di
copertura del 2% della superficie del fondo e comunque per una
nuova superficie non superiore a 300 mq;
d) sono consentite nuove recinzioni delle proprietà solo con
siepi o materiali naturali, salvo le recinzioni temporanee a
protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente
pertinenti agli insediamenti e agli usi agricoli e zootecnici.
Art. 11 - (Zona di urbanizzazione controllata).
1. Sono zone di urbanizzazione controllata le aree
edificate o solo urbanizzate o urbanizzabili, nelle quali le
originarie caratteristiche naturalistiche o ambientali sono state
profondamente o irreversibilmente trasformate, ma che fanno parte
integrante del sistema naturalistico e ambientale del parco, o
perché comprese in ecosistemi naturali o agroecosistemi, o perché
funzionalmente necessarie per la loro gestione e fruizione o
perché caratterizzate da valori paesaggistici, storici e
culturali.
2. Allinterno di tali zone si applica la normativa dello
strumento urbanistico comunale.
3. Il piano ambientale definisce i criteri ed i vincoli per lulteriore
sviluppo urbanistico ed edificatorio del territorio, in relazione
alle singole zone, alla loro collocazione e alle caratteristiche
ambientali; individua inoltre le aree, preferibilmente marginali
e periferiche al territorio del parco, nelle quali ospitare
strutture ricettive, parcheggi e centri di informazione.
4. Al fine del rilascio dei provvedimenti di cui allarticolo
63/leggi/2001/01lr0011.html#art6, comma 1, lettera a) della Legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11, lEnte parco predispone, in
conformità ai contenuti e ai principi del piano ambientale,
specifici indirizzi tipologici urbanistico-edilizi da applicarsi
nelle zone di urbanizzazione controllata, sentita la competente
commissione consiliare.
5. Fino alladozione del piano ambientale si applicano le
norme degli strumenti urbanistici vigenti o le norme in regime di
salvaguardia di strumenti urbanistici adottati, salvo quanto
previsto dallart. 13.
Art. 12 - (Zone urbanizzate).
1. Sono zone urbanizzate le aree edificate, nelle quali
le originarie caratteristiche naturalistiche o ambientali sono
state profondamente e irreversibilmente trasformate, comportando
la formazione di un ambiente urbano a connotazione
prevalentemente antropica.
2. Allinterno di tali zone si applica la normativa dello
strumento urbanistico comunale.
3. Il piano ambientale individua le necessità di recupero
architettonico, paesaggistico ed estetico di aree degradate o
compromesse, e può dettare norme in relazione al recupero della
qualità estetica di immobili e complessi produttivi incongrui
con il contesto dellarea.
4. Fino alladozione del piano ambientale si applicano le
norme degli strumenti urbanistici vigenti o le norme in regime di
salvaguardia di strumenti urbanistici adottati, salvo quanto
previsto dallart. 13.
Art. 13 (Normativa transitoria di salvaguardia)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al
90° giorno successivo alla nomina degli organi del parco di cui
allart. 18, ed in ogni caso non oltre i 12 mesi dallentrata
in vigore della presente legge, è sospeso il rilascio di nuove
concessioni edilizie, o atto autorizzativo equipollente, per uso
residenziale e produttivo; sono esclusi dalla moratoria gli
ampliamenti di edifici esistenti fino a 200 mq. di superficie
utile, indipendentemente dal numero di unità abitative presenti
nelledificio, e gli ampliamenti di edifici rustici regolati
dagli art. 9 e 10 della presente legge.
2. Concluso il periodo di moratoria di cui al punto precedente,
fino allentrata in vigore del piano ambientale ed in ogni
caso per un periodo di non oltre tre anni, i Comuni trasmettono
allEnte parco gli estremi ed i dati essenziali di ogni
domanda di permesso di nuova edificazione, o atto equipollente,
per uso residenziale e produttivo, per una verifica di
compatibilità con le finalità del parco: in particolare per lespressione
dellautorizzazione paesaggistica, ai sensi del Codice
per i beni culturali. Entro i 60 giorni successivi, durante
i quali è sospeso il rilascio del permesso di costruire, lEnte
può disporre, con atto motivato, il differimento del rilascio
stesso a dopo lentrata in vigore del piano ambientale, e
comunque non oltre tre anni, previa presentazione di una
dichiarazione di interesse al rilascio stesso, compatibilmente
con gli indirizzi stabiliti nel piano e recepiti negli strumenti
urbanistici comunali, ai sensi dellart. 6 della presente
legge.
3. Ai sensi dellart. 48 della Legge regionale n. 11/2004,
fino alladozione del piano ambientale sono consentiti ladozione
e lapprovazione di varianti agli strumenti urbanistici
vigenti, a eccezione di quelle che prevedono lespansione
delle zone residenziali e produttive, ricadenti nel territorio
del parco.
Art. 14 - (Programmi biennali per lattuazione e la
valorizzazione del parco).
1. Nellambito delle previsioni del piano
ambientale il Consiglio dellEnte parco delibera programmi
biennali di interventi e di opere per lattuazione e la
valorizzazione del parco.
2. I programmi prevedono in particolare:
a) gli interventi di conservazione, riqualificazione, recupero e
miglioramento da operarsi per la tutela e la valorizzazione del
patrimonio naturale e ambientale, nonché lindividuazione
dei soggetti abilitati a effettuarli, ove diversi dallEnte
parco;
b) programmi di rinaturalizzazione e recupero ambientale,
architettonico, paesaggistico ed estetico di aree degradate o
compromesse, compreso progetti per il recupero della qualità
estetica di immobili e complessi produttivi incongrui con il
contesto dellarea; nel caso di programmi riguardanti
proprietà private, devono essere definite distintamente le
modalità di compartecipazione alla spesa dei soggetti coinvolti
e dellEnte parco;
b) gli interventi nei settori dellagricoltura, della difesa
idrogeologica del suolo, della tutela dellequilibrio e
ripopolamento faunistico e dellagriturismo;
c) gli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo e
turistico per lo sviluppo dellutilizzazione sociale del
parco;
d) le previsioni di spesa per lattuazione del programma e
le priorità degli interventi, prevedendo le modalità di
compartecipazione dellEnte parco alle spese .
3. La realizzazione delle singole opere di attuazione degli
interventi previsti dai programmi è approvata dal Comitato
esecutivo dellEnte parco, previo parere del Comitato
tecnico scientifico. Lapprovazione delle opere equivale a
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza
delle stesse.
4. Per quanto riguarda specificamente il settore dellagricoltura,
nei programmi biennali possono essere previste apposite
convenzioni, anche onerose, con gli operatori interessati per
introdurre pratiche agricole compatibili con lambiente
attraverso:
a) la riduzione dellimpiego di pesticidi, diserbanti e
fertilizzanti chimici;
b) la applicazione di pratiche colturali tradizionali o comunque
ecocompatibili;
c) luso di pratiche colturali meno intensive;
d) la sospensione dellattività agricola per alcuni periodi
dellanno o per parti della superficie agraria;
e) la formazione di corridoi ecologici nelle zone agricole
attraverso una striscia di terra di 10 metri lungo i corsi d'
acqua, su entrambe le sponde, e gli stagni per proteggere non
solo lhabitat ma anche lacqua come risorsa.
Capo III Ente e strumenti di gestione
Art. 15 - (Istituzione dellEnte parco della
Valpolicella).
1. E' istituito lEnte parco della Valpolicella,
ente di diritto pubblico regionale dotato di personalità
giuridica con sede allinterno del territorio del parco.
Art. 16 - (Regolamento dellEnte parco).
1. Il Regolamento dellEnte parco, adottato con la
procedura di cui all art. 20, contiene:
a) la disciplina delle attività dellEnte in conformità
alle disposizioni della presente legge e alle finalità del
parco;
b) la disciplina del funzionamento e dei compiti degli organi
dellEnte e la previsione delle cause di cessazione dallufficio
dei membri che li compongono;
c) la regolamentazione di ogni altro aspetto relativo al
funzionamento dellEnte e delle relative strutture, che non
sia già espressamente disciplinato dalla presente legge;
d) le eventuali deroghe ai regimi di tutela previsti dalla Legge
n. 394/1991, nei limiti e per gli oggetti stabiliti dalla legge
stessa.
Art. 17 - (Compiti dellEnte parco).
1. LEnte parco:
a) adotta il piano ambientale del parco e le relative varianti;
b) adotta e dà esecuzione ai programmi biennali di attuazione e
di valorizzazione di cui allarticolo 14;
c) provvede alla tutela del territorio del parco svolgendo
attività e interventi volti alla realizzazione delle finalità
del parco stesso, anche attraverso la creazione di apposite
strutture tecniche e operative, operanti nellambito di
parti limitate ovvero sullintera area del parco, nonché
mediante lassunzione di partecipazioni in società con
altri soggetti pubblici e privati, purché sempre in conformità
alle indicazioni del piano ambientale del parco;
d) provvede allacquisizione delle aree e degli edifici
espressamente individuati nel piano ambientale ai fini del
conseguimento delle finalità del parco;
e) promuove la conoscenza dellambiente del parco e attua
gli interventi di valorizzazione del medesimo.
3. Il Consiglio dellEnte parco istituisce apposita
Commissione tecnica composta dal Presidente dell'Ente e da sei
esperti nelle materie di competenza di cui tre scelti dal
Consiglio del parco con voto limitato a 2/3 e tre scelti dal
Comitato esecutivo tra funzionari della Regione e di altri enti
pubblici. La Commissione è presieduta dal Presidente dell'Ente
parco. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente con
qualifica non inferiore a istruttore. La Commissione ha il
compito di formulare pareri obbligatori sugli atti da emanarsi
dagli organi dell'Ente nell'esercizio delle funzioni allo stesso
demandate a norma del comma 2. La Commissione esercita le proprie
funzioni sostituendosi agli organi consultivi ordinariamente
competenti, previsti dalle singole normative regionali. Ai
componenti della Commissione competono le indennità e il
rimborso delle spese nella misura stabilita dallarticolo
187/leggi/1991/91lr0012.html#art1 della Legge regionale 10 giugno
1991, n. 12.
4. Lesercizio delle funzioni previste dal comma 2 ha inizio
decorsi 90 giorni dalla costituzione degli organi di cui allarticolo
18 e della Commissione tecnica di cui al comma 3. Lavvenuta
costituzione degli organi e della Commissione tecnica è
comunicata dal Presidente dellEnte parco al Presidente
della Giunta regionale il quale, entro il termine di 15 giorni
successivi al ricevimento della comunicazione da notizia mediante
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.
Analoga comunicazione è effettuata dal Presidente dellEnte
parco ai sindaci dei comuni di cui allarticolo 1. I
procedimenti già avviati e non ancora conclusi sono definiti
presso gli organi e gli Enti originariamente competenti.
5. LEnte parco, per ladempimento dei propri compiti
può avvalersi, previa intesa con gli organi competenti, della
collaborazione tecnica degli enti e aziende regionali, della
consulenza e dellopera delle strutture regionali, e, previa
stipula di appositi accordi, della collaborazione del Corpo
forestale dello Stato e degli enti locali interessati.
6. Per la prevenzione e lestinzione degli incendi forestali
nel territorio del parco si applicano le disposizioni della legge
regionale 20 marzo 1975, n. 27. LEnte parco propone alla
Giunta regionale gli interventi relativi alla realizzazione delle
iniziative, allesecuzione delle opere e allacquisto
dei mezzi necessari.
Art. 18 - (Organi dellEnte parco).
1. Sono organi dellEnte parco:
a) il Consiglio;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Presidente;
d) il Direttore del parco;
e) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge, il funzionamento
e i compiti degli organi del parco sono disciplinati dal
regolamento di cui allarticolo 16.
3. Ai componenti degli organi dellEnte compete il
trattamento economico (indennità di carica, di presenza, di
missione, rimborso spese) stabilito dalla normativa regionale
vigente.
Art. 19 - (Consiglio).
1. Il Consiglio dell'Ente parco è nominato con decreto
del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) dal sindaco o da un suo delegato per ogni comune di cui
all'articolo 1;
b) da tre membri designati dal Consiglio provinciale di Verona e
tre dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi,
garantendo la presenza delle minoranze;
c) da tre membri con comprovata qualificazione in materia
ambientale, urbanistico-territoriale, paesaggistica, e di beni
culturali: essi sono designati dal Consiglio Regionale nellambito
di nominativi proposti dalle Associazioni ambientaliste
riconosciute ai sensi della Legge n. 394/1991.
2. La durata del Consiglio è stabilita in 5 anni. I consiglieri
dell'Ente di cui alle precedenti lettere a) e b) decadono alla
scadenza del mandato elettorale relativo all'ente che li ha
designati. Essi vengono sostituiti con le stesse modalità con
cui sono nominati e restano in carica sino alla nomina dei
successori. I consiglieri nominati in sostituzione durano in
carica sino alla scadenza del Consiglio dell'Ente parco.
3. Il direttore del parco partecipa alle sedute con voto
consultivo.
4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente
dell'Ente parco con qualifica non inferiore a funzionario,
indicato dal Presidente.
/leggi/1983/83lr0064.html#art4 5. Le riunioni del Consiglio sono
valide con la presenza di almeno la metà più uno dei
consiglieri nominati; le deliberazioni sono adottate a
maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità di voti,
palesemente espressi, prevale il voto del Presidente.
6. La prima riunione è convocata e presieduta dal consigliere più
anziano di età.
Art. 20 - (Funzioni del Consiglio).
1. Il Consiglio esercita le seguenti funzioni:
a) elegge il Presidente e il Comitato esecutivo;
b) nomina il Direttore del parco, sulla base dei criteri dell
art. 30, ed i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
c) adotta entro 18 mesi dallentrata in vigore della
presente legge il piano ambientale;
d) nomina, su proposta del Comitato esecutivo, i redattori del
piano ambientale e delle relative varianti, nel rispetto della
normativa nazionale e regionale sullaffidamento degli
incarichi di progettazione e delle consulenza;
e) adotta le varianti al piano ambientale;
f) delibera i programmi di cui allarticolo
1489lr0038.html#art13;
g) delibera il regolamento dellEnte di cui allarticolo
1689lr0038.html#art1;
h) controdeduce alle osservazioni relative al piano ambientale
adottato;
i) delibera i bilanci preventivi e consuntivi afferenti alla
gestione del parco;
l) delibera la pianta organica;
m) delibera lattivazione delle strutture tecniche e
operative di cui al comma 1 dellarticolo 16;
n) delibera la partecipazione in società e organismi di cui al
comma 1 dellarticolo 17;
o) delibera in ordine alle convenzioni previste dal comma 5 dellarticolo
17.
Art. 21 - (Comitato esecutivo).
1. Il Comitato esecutivo è eletto dal Consiglio.
2. Esso è composto, oltre che dal Presidente, da sei membri,
anche esterni.
3. Il direttore del parco partecipa alle sedute del comitato
esecutivo con voto consultivo.
4. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del
Consiglio di cui al comma 4 dell'articolo 19.
/leggi/1983/83lr0064.html#a
Art. 22 - (Funzioni del Comitato esecutivo).
1. Il Comitato esecutivo:
a) predispone il programma di attuazione di cui allarticolo
1489lr0038.html#art13;
b) provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi
previsti dal programma di attuazione di cui allarticolo 14;
c) propone alla Giunta regionale interventi rivolti alla
realizzazione di opere e allacquisto di mezzi necessari per
la prevenzione e lestinzione degli incendi;
d) attua la gestione dei terreni di proprietà della Regione nellambito
del territorio del parco;
e) delibera in ordine allacquisizione di beni immobili e in
ordine a ogni altra attività patrimoniale necessaria alla
gestione del parco;
f) delibera in ordine alle convenzioni e ai contratti salvo
quanto previsto dalla lettera n) dellarticolo 20;
h) assume ogni altro provvedimento che rientri nelle finalità
della presente legge e che non sia di competenza di altri organi
dellEnte.
Art. 23 - (Il Presidente dellEnte parco).
1. Il Presidente dellEnte parco è eletto dal
Consiglio nel proprio seno a maggioranza assoluta dei presenti.
Qualora non sia raggiunta la maggioranza richiesta nella prima
votazione si procede successivamente a una votazione di
ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato più voti,
risultando eletto il candidato con il maggior numero di voti.
2. Il Presidente rappresenta lEnte parco, convoca e
presiede il Consiglio, il Comitato esecutivo e il Comitato
tecnico-scientifico; vigila sullesatta e tempestiva
esecuzione dei provvedimenti deliberati.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue
funzioni sono esercitate dal membro del Comitato esecutivo da lui
delegato.
/leggi/1983/83lr0064.html#tabA/leggi/1983/83lr0064.html#art5
Art. 24 - (Comitato tecnico-scientifico).
1. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dal
Consiglio entro 6 mesi dallinsediamento e dura in carica 5
anni.
2. Esso è composto:
a) dal direttore del parco;
b) da sette a nove esperti in discipline attinenti alla tutela
del territorio e alla difesa dellambiente tra cui:
geologia, zoologia, botanica, geografia, scienze forestali,
scienze agrarie, urbanistica ed ecologia, paesaggio, scienze
storiche e archeologia;
c) da tre esperti designati dalla Giunta regionale fra i
dipendenti regionali competenti per materia.
3. Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico è il
Presidente dellEnte parco.
4. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario del
Consiglio di cui al comma 5 dellarticolo 19.
/leggi/1991/91lr0012.html#art187
Art. 25 - (Compiti del Comitato tecnico-scientifico).
1. Il Comitato tecnico-scientifico esprime parere
obbligatorio sul piano ambientale, sui bilanci, sui regolamenti e
sui programmi di attuazione di cui allarticolo
1489lr0038.html#art13.
2. Il Comitato tecnico-scientifico può essere sentito su
richiesta degli organi di gestione del parco in merito a ogni
altra questione di particolare rilevanza.
Art. 26 - (Collegio dei revisori).
1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri
effettivi e da due supplenti in possesso di comprovata esperienza
amministrativo-contabile nominati dal Consiglio regionale.
2. I componenti del Collegio dei revisori durano in carica cinque
anni.
3. Il Presidente è eletto tra i membri effettivi.
Art. 27 - (Compiti del Collegio dei revisori).
1. Il Collegio dei revisori esercita il controllo sulla
gestione finanziaria dellEnte, redige la relazione sul
bilancio e sul conto consuntivo e vigila sulla regolarità
contabile dellamministrazione.
2. Il Collegio dei revisori redige annualmente una relazione sullandamento
della gestione dellEnte parco e la trasmette alla Giunta
regionale accompagnata dalle eventuali controdeduzioni del
Comitato esecutivo in ordine ai rilievi formulati.
Art. 28 - (Consulta per il parco).
1. La Consulta per il parco è la struttura idonea a
promuovere la partecipazione degli organismi interessati in vista
della formazione dei programmi di attività dellEnte parco.
2. Gli organismi partecipanti alla Consulta sono individuati dal
Consiglio dellEnte parco fra le organizzazioni
professionali agricole e le associazioni protezionistiche,
ecologico-naturalistiche, del tempo libero e sportive,
maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché fra le
istituzioni e gli organismi scientifico-culturali interessati allarea
della Valpolicella.
3. Essa è convocata almeno una volta allanno dal
Presidente dellEnte parco ed è dallo stesso presieduta.
Art. 29 - (Personale).
1. L'Ente parco, per lo svolgimento delle proprie
funzioni, si avvale, di personale dipendente, nei limiti della
dotazione organica definita dal Consiglio dell'Ente ed approvata
dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale trasferisce nella dotazione organica
dell'Ente esclusivamente i posti corrispondenti al personale
regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in
servizio presso l'Ente medesimo alla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti
sono equiparati a tutti gli effetti a quelli dei dipendenti
regionali.
4. L'Ente Parco può avvalersi, previa stipula di appositi
accordi, di personale degli Enti locali operanti nell'area del
parco.
5. L'Ente parco può inoltre stipulare convenzioni con
associazioni protezionistiche, culturali e cooperative di servizi
per lo svolgimento di attività di servizio al parco.
Art. 30 - (Il Direttore del parco).
1. AllEnte parco è preposto un direttore nominato
dal Consiglio su proposta del Comitato esecutivo e scelto, previo
avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto,
secondo i criteri stabiliti dallarticolo 4 della legge
regionale 19 novembre 1974, n. 57, ed in osservanza delle
disposizioni contenute nel comma secondo dellarticolo
52/leggi/1971/71ls0340.html#art52 dello Statuto, nel rispetto dei
criteri di selezione previsti dalla normativa nazionale.
2. Il Direttore del parco è scelto tra persone di provata
qualificazione tecnico-scientifica ed esperienza professionale
nel settore della tutela e della valorizzazione dellambiente
e del territorio.
3. Della decisione di nominare il Direttore del parco è data
ampia pubblicità nelle forme e nei modi a ciò idonei.
4. Il Direttore del parco:
a) sovraintende alla elaborazione del piano ambientale, delle sue
varianti e dei programmi biennali di attuazione e cura la
concreta attuazione delle prescrizioni e previsioni contenute nel
piano ambientale e dei programmi di cui allarticolo
1489lr0038.html#art13;
b) sovraintende allorganizzazione ed allutilizzazione
del personale con particolare riferimento a quello impiegato allo
svolgimento delle attività tecniche;
c) provvede a far conoscere i vincoli e i divieti, le
prescrizioni e le disposizioni di legge e regolamentari e adotta,
nellambito e con le procedure stabilite dal regolamento di
cui allarticolo1689lr0038.html#art15, le misure anche d'
urgenza necessarie al miglior funzionamento del parco;
d) commina le sanzioni di cui agli articoli 33
89lr0038.html#art34 e 34 89lr0038.html#art3.
5. Il Direttore inoltre:
a) rilascia lautorizzazione per la raccolta della flora, di
minerali e di fossili a scopi scientifici e didattici;
b) autorizza le attività di ricerca scientifica;
c) emana gli atti che costituiscono esercizio delle funzioni
amministrative demandate all'Ente parco ai sensi dell'art. 17
previo parere della Commissione tecnica. Il parere non è
richiesto per gli interventi relativi alle utilizzazioni
boschive, di cui all'art. 33 della prescrizione di massima e di
polizia forestale.
6. Il trattamento economico del Direttore del parco è
determinato con delibera del Consiglio dellEnte parco nel
limite massimo del 70% del trattamento economico stabilito a
norma dellarticolo 52 dello Statuto regionale per i
dirigenti delle Segreterie regionali. Al Direttore dellEnte
parco, qualora comandato o trasferito da altro ente pubblico, è
mantenuto, se più vantaggioso, il trattamento economico goduto
presso lente di provenienza.
Art. 31 - (Finanziamento dell'ente parco).
1. LEnte parco utilizza le risorse finanziarie
derivanti:
a) da trasferimenti della Regione;
b) da contribuzioni da parte degli Enti locali operanti nellarea
del parco, nonché di altri soggetti pubblici o privati;
c) da proventi riscossi per lattività o servizi svolti;
d) dallirrogazione delle sanzioni;
e) da eventuali rendite patrimoniali.
Art. 32 - (Vigilanza).
1. LEnte parco vigila con il proprio personale alluopo
incaricato sullapplicazione della presente legge e di ogni
altra disposizione conseguente; adotta e fa eseguire i
provvedimenti relativi ad eventuali infrazioni. Nei limiti del
servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni conferite,
i dipendenti dellEnte parco, cui sono affidati i compiti di
vigilanza, accertamento e contestazione, sono ufficiali di
polizia giudiziaria a norma dellart. 221 del Codice di
procedura penale.
2. Per ladempimento dei compiti di vigilanza può essere
anche utilizzato, mediante accordi, personale dei comuni e della
provincia interessati al territorio del parco, nonché del Corpo
forestale dello Stato. Può inoltre essere utilizzato, mediante
apposite convenzioni, personale indicato da Enti e Associazioni
con fine istituzionale di protezione della natura, avente i
necessari requisiti.
3. Il personale di vigilanza provvede allaccertamento, alla
contestazione e alla notificazione delle infrazioni, redigendo i
relativi processi verbali e il rapporto ai sensi degli articoli
da 13 a 17 della Legge 27 novembre 1981, n. 689.
4. Nei casi in cui linfrazione ha provocato un danno o un'
alterazione ambientale, lobbligo di rapporto sussiste anche
se sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione
amministrativa pecuniaria.
5. Qualora il personale preposto alla vigilanza constati la
violazione di prescrizioni di competenza di altre autorità
amministrative, provvede ad informarne tempestivamente lautorità
competente.
6. Il Direttore dellEnte parco redige annualmente un
rapporto sulle infrazioni rilevate.
Art. 33 - (Tutela dei danni e alterazioni dellambiente).
1. Alla violazione delle prescrizioni vigenti nellarea
del parco da cui derivi un qualsiasi danno o alterazione dellambiente
consegue lobbligo di restituzione in pristino. Ove per lo
stato dei luoghi la restituzione in pristino non sia in tutto o
in parte possibile, alla violazione consegue lobbligo del
recupero ambientale anche mediante interventi compensativi.
2. LEnte parco determina, in Contraddittorio con il
contravventore, le modalità e i termini del ripristino integrale
o del recupero ambientale, ai sensi del comma 1. Ingiunge quindi
il compimento delle attività di ripristino o recupero così
definite, preavvertendo che in caso di inadempienza provvederà
in sostituzione a spese del contravventore.
3. Decorso invano il termine fissato per ladempimento, lEnte
procede allesecuzione delle opere e successivamente
ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute,
secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 34 - (Sanzioni amministrative).
1. Ferme restando le sanzioni previste dalle leggi
vigenti, a chiunque violi le prescrizioni della presente legge,
del piano ambientale, dei regolamenti del parco, nonché delle
misure di salvaguardia, è applicata una sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 1.000 a 10.000, fermo restando lobbligo
della restituzione in pristino a norma dellart. 33.
2. Nei seguenti casi, fermo restando lobbligo della
restituzione in pristino a norma dellart. 33, le sanzioni
amministrative pecuniarie sono così determinate:
a) da Euro 2.000 a 10.000 per luccisione di capo di fauna
selvatica soggetta a protezione in base a leggi statali e
regionali;
b) da Euro 500 a 2.000 per lestirpazione o per labbattimento
di ogni specie forestale soggetta a protezione in base a leggi
regionali o statali;
c) da Euro 5.000 a 50.000 per la realizzazione di ogni opera o
intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli
sbancamenti e i movimenti di terra, lapertura di cave o di
discariche di rifiuti, nonché per la realizzazione di attività
edilizie ed impiantistiche, ivi compresa lapertura di
strade, in difformità dalle norme di salvaguardia, dal piano
ambientale e dai regolamenti;
d) da Euro 500 a 2.000 per la circolazione con mezzi motorizzati
in percorsi fuori strada o comunque in zone precluse alla
circolazione di tali mezzi. In caso di reiterazione dellinfrazione
è comminata la confisca del mezzo servito per commettere linfrazione.
3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono
devoluti allEnte parco.
4. E' in ogni caso comminata la confisca dei vegetali e degli
altri beni rimossi o asportati, degli animali catturati o uccisi,
dei macchinari e degli attrezzi che sono serviti a commettere la
violazione.
5. Le sanzioni sono comminate dal Direttore del parco con
applicazione delle norme di cui alla Legge 24 novembre 1981, n.
689.
Art. 35 - (Norma finanziaria).
1. Il contributo iniziale per le spese di primo impianto
di cui allarticolo 28/leggi/1984/84lr0040.html#art28 della
Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 è determinato nella misura
di Euro 2.000.000.
2. Tale somma è comprensiva degli oneri relativi alla redazione
del piano ambientale.
3. Alla copertura delle spese, di cui ai precedenti commi,
prevista in Euro 2.000.000, si provvede mediante lutilizzo
di pari importo dai fondi già stanziati sullUnità
Previsionale di Base UPB U0101 Interventi strutturali
nelle aree naturali protette e negli ambienti di interesse
naturalistico del bilancio di previsione per lesercizio
finanziario nel quale entra in vigore la presente legge.
4. Per le spese di gestione del parco è assegnato un contributo
di Euro 150.000 utilizzando i fondi stanziati allUnità
Previsionale di Base UPB 0100 Sostegno alle aree protette
regionali del bilancio di previsione per lesercizio
finanziario nel quale entra in vigore la presente legge.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare immobili
ricadenti nel territorio del parco così come individuato allart.
1, per un importo massimo di Euro 1.000.000.
6. Al relativo onere si fa fronte con lo stanziamento di cui allUnità
Previsionale di Base UPB U0101 del bilancio previsionale, che
viene incrementato per Euro 1.0000.000 per lesercizio
finanziario nel quale entra in vigore la presente legge.
Art. 36 - (Priorità nel riparto dei finanziamenti
regionali).
1. Nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti in
particolare da leggi di settore è riservata priorità ai
soggetti pubblici e privati che realizzano entro lambito
territoriale del parco, progetti riguardanti:
a) opere di conservazione, restauro ambientale e/o forestale e
difesa del suolo;
b) recupero di edilizia rurale abitativa di pregio ambientale;
c) attività culturali e turistiche di interesse del parco;
d) attività agrituristiche;
e) attività di qualificazione e sviluppo di servizi in campo
agricolo, zootecnico e forestale;
f) recupero di singoli beni monumentali e loro adiacenze;
g) riqualificazione delledilizia urbana abitativa,
artigianale e industriale;
h) acquisizione di aree;
i) attrezzature delle aree pubbliche;
l) acquisto e risanamento di immobili da destinare a musei
etnografici, sede dellEnte parco, attrezzature di ristoro.
Art. 37 - (Norme finali).
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si
applicano in quanto compatibili e dalla medesima non derogate le
norme della Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40.
sede presso:
Tenuta Pule
Via Monga, 9
37029 San Pietro in Cariano
(Verona)