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Scopi
dell'associzione SalValpolicella Osservatorio per
la salvaguardia della Valpolicella
Associazione onlus
...LAssociazione ha lo scopo di svolgere
unazione pubblica per contribuire a dotare gli
abitanti della Valpolicella (nonché gli operatori
economici e i soggetti politici) di analisi
socio-economiche, culturali e di pianificazione
territoriale finalizzate alla preparazione di ipotesi
progettuali che coniughino lo sviluppo economico con la
sostenibilità ambientale, la qualità della vita e la
valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale
della Valpolicella...
.

SALVALPOLICELLA
OSSERVATORIO PER LA SALVAGUARDIA DELLA VALPOLICELLA
ASSOCIAZIONE ONLUS
STATUTO
Art. 1
A norma degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile è
costituita, con sede in San Pietro Incariano, presso
lAzienda Agricola Pullè in via Monga n° 9, una
Associazione denominata "SalValpolicella -
Osservatorio per la salvaguardia della Valpolicella
associazione onlus", organizzazione non
lucrativa di utilità sociale (Onlus), di seguito
denominata Associazione.
Art. 2
L'Associazione:
- è senza fini di lucro, laica e indipendente dai
partiti politici,
- persegue esclusivamente finalità di utilità sociale,
- svolge solo attività indicate nel successivo articolo
e quelle ad esse strettamente connesse,
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative
di utilità sociale che, per legge, statuto o
regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria
struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa devolverà
il patrimonio dellassociazione, sentito
lorganismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di
pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta
dalla legge;
- farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed
in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare,
nella propria denominazione della locuzione
Organizzazione non lucrativa di utilità
sociale o dellacronimo ONLUS.
Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e
le condizioni previste dal decreto legislativo n. 460 del
4.12.1997.
L'Associazione ha la durata di anni 20 dal giorno della
sua legale costituzione e potrà essere prorogata.
Art. 3
LAssociazione ha lo scopo di tutela e
valorizzazione della natura e dellambiente e delle
cose di interesse artistico e storico della Valpolicella,
anceh tramite lazione pubblica per contribuire a
dotare gli abitanti della Valpolicella (nonché gli
operatori economici e i soggetti politici) di analisi
socio-economiche, culturali e di pianificazione
territoriale finalizzate alla preparazione di ipotesi
progettuali che coniughino lo sviluppo economico con la
sostenibilità ambientale, la qualità della vita e la
valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale
della Valpolicella.
LAssociazione si pone come strumento democratico
propositivo, di controllo territoriale e di dialogo fra
il mondo istituzionale e quello associativo, culturale ed
economico.
LAssociazione ritiene che non sia più possibile
far coincidere il progresso con lespansione della
crescita economica fine a se stessa, senza rischiare di
distruggere le stesse risorse territoriali che ci
permettono di esistere fisicamente, socialmente ed
economicamente: per poter progredire è necessario
cambiare la qualità e il tipo di sviluppo, perseguendo
un modello sostenibile per il territorio che tenga conto
della vocazione agricola della zona, delle sue eccellenze
monumentali e paesaggistiche, nonché del conseguente
indotto economico che potrà derivare dal turismo
collegato alla cultura enogastronomia ed al paesaggio
rurale.
Tale riforma del modello di sviluppo richiede alleanze
tra portatori dinteressi diversi, sostenuti da
ampia partecipazione e consenso, nella consapevolezza che
le questioni ambientali, economiche e sociali sono
inscindibili per costruire uno sviluppo sostenibile,
durevole ed equo.
La Valpolicella deve essere considerata come un unico
territorio e di conseguenza le relative pianificazioni
vanno definite in una scala più vasta di quella
comunale, che comprenda tutti i comuni della zona.
L'Associazione, in sintesi, svolge le seguenti attività:
a) si fa promotrice di iniziative di incontro e di
dibattito tra differenti soggetti interessati alla
valorizzazione e alla salvaguardia del territorio, della
cultura e delleconomia tradizionale della
Valpolicella;
b) promuove momenti di approfondimento e di elaborazione
degli aspetti scientifici e culturali relativi alle
problematiche della pianificazione territoriale,
dellambiente, dei beni culturali, della
conservazione della natura, nonché delle tematiche
economiche e sociali connesse allo sviluppo sostenibile;
c) partecipa al dibattito intorno ai processi di
formazione degli strumenti di pianificazione territoriale
urbanistica;
d) organizza collegamenti ed incontri informativi tra
coloro che, a diverso titolo, si occupano di qualità del
vivere, di territorio, di urbanistica, di cultura, di
attività economiche, sociali ed imprenditoriali della
zona;
e) attua iniziative di ricerca proprie o in adesione a
quelle di enti pubblici e privati che siano in armonia
con le finalità dellAssociazione, curando e
promuovendo la pubblicazione di ricerche, ipotesi
progettuali, opuscoli ed ogni altro strumento con
finalità scientifiche e divulgative;
f) organizza manifestazioni, attività seminariali,
convegni, laboratori, mostre, dibattiti ed altre
iniziative coerenti con gli scopi associativi, destinati
ai propri associati e ai cittadini interessati;
g) stabilisce contatti e scambi di informazioni con
soggetti e realtà territoriali, sociali, economiche e
culturali che abbiano caratteristiche comuni alla
Valpolicella, nonché con istituti e organizzazioni
aventi scopi analoghi o correlati a quelli
dellAssociazione, sia a livello nazionale che
internazionale;
h) tutela la diversità biologica in tutte le sue forme
attraverso la promozione e il sostegno di attività di
studio, di ricerca scientifica, di divulgazione, di
formazione e di educazione ambientale;
i) intraprende iniziative volte alla conoscenza e alla
salvaguardia di comunità biologiche, di biotopi e di
ambienti naturali;
l) propone metodi di gestione territoriale e di restauro
ambientale, basati sui principi dello sviluppo
sostenibile, volti all'integrazione tra uomo e ambiente
naturale per la salvaguardia, non solo dei valori
naturalistici, ma anche dei valori antropologici,
archeologici, storici e architettonici e delle attività
agricole tradizionali;
m) intraprende qualunque attività, anche di fronte ad
autorità amministrative e giudiziarie, volte al
raggiungimento degli scopi associativi;
n) ogni altra iniziativa od intervento finalizzate al
raggiungimento degli scopi e attività di cui sopra.
Art. 4
LAssociazione potrà svolgere attività
direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero
accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti
consentiti al D.L. n. 460 del 4.12.1997 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Al fine di perseguire tali scopi l'Associazione può
istituire servizi in favore dei propri associati nelle
modalità che essa ritiene più opportune. L'Associazione
può stipulare particolari convenzioni con società di
cui fanno parte i soci. L'Associazione, nell'ambito dei
propri fini, può aderire ad organismi di qualsiasi
natura locali, nazionali, europei ed internazionali,
nonché avere partecipazioni in altri enti o
associazioni.
L'Associazione può inoltre compiere operazioni
mobiliari, immobiliari, creditizie, finanziarie comunque
connesse al perseguimento degli scopi sociali, ivi
comprese operazioni quali l'assunzione di partecipazioni
in società.
Art. 5
Il numero dei Soci dell'Associazione è illimitato;
possono essere Soci anche Enti e persone giuridiche. A
ciascun Socio o gruppo di Soci è attribuita la facoltà
di fornire al Consiglio Direttivo suggerimenti, idee,
proposte, programmi e progetti miranti a sviluppare le
iniziative dell'Associazione nei termini stabiliti dagli
scopi sociali della medesima.
L'Associazione prevede quattro categorie di associati:
Soci fondatori, Soci ordinari, Soci sostenitori e Soci
aderenti.
I Soci fondatori sono persone fisiche o giuridiche che
hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione
e che promuovono e organizzano le attività
dell'Associazione. E' facoltà dei Soci fondatori
assimilare al ruolo di Soci fondatori gli altri
associati, le persone fisiche, le persone giuridiche e
gli altri enti che ne facciano richiesta.
I Soci ordinari sono persone fisiche che aderiscono
all'Associazione condividendone gli scopi e operando
fattivamente per il conseguimento degli stessi. Per
diventare Socio ordinario è indispensabile:
- aver compiuto il diciottesimo anno di età,
- presentare una domanda scritta al Consiglio Direttivo
che delibera insindacabilmente e senza l'obbligo di
motivazione, anche nel caso di non accoglimento della
domanda in parola.
I Soci sostenitori sono persone fisiche, persone
giuridiche o altri enti che condividono gli scopi
dell'Associazione e si prodigano fattivamente per lo
sviluppo e il sostegno della stessa.
I Soci aderenti sono persone fisiche che partecipano alle
attività dell'Associazione, usufruiscono dei servizi da
essa prestati e possono non aver compiuto il diciottesimo
anno di età. E' facoltà di ciascun Socio fondatore,
ordinario e aderente di aggregare nuovi Soci.
La quota associativa annuale alla quale assoggettare
ciascuna tipologia di socio sarà definita e aggiornata
dallAssemblea dei Soci sentito il parere del
Consiglio Direttivo.
La delibera di ammissione diventa operativa dopo che il
nuovo socio ha effettuato il versamento della quota
associativa.
I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa
annuale e all'osservanza del presente Statuto, dei
regolamenti interni dell'Associazione e delle
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali
della medesima. I soci possono svolgere anche attività
non retribuita.
La qualità di Socio si conserva con la partecipazione
alle iniziative dell'Associazione e con il versamento
della quota associativa annuale, in caso contrario si
verifica la decadenza del Socio dall'Associazione. La
qualità di Socio si perde per dimissioni volontarie,
decadenza, morte, esclusione o per scioglimento
dell'Associazione.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei
confronti del Socio che non sia partecipe alle iniziative
dell'Associazione, che non ottemperi alle disposizioni
del presente Statuto, che abbia una condotta morale e
civile riprovevole, che esplichi attività contrarie agli
scopi dell'Associazione e che in qualunque modo arrechi
danno grave, anche morale, all'Associazione stessa.
I Soci che cessano di appartenere all'Associazione non
conservano alcun diritto sul patrimonio sociale e non
possono riavere i contributi associativi e le quote già
versate. E' esclusa la corresponsione di interessi per
somme prestate dal Socio all'Associazione.
E' facoltà dei Soci aggregarsi in Gruppi o Commissioni
interne all'Associazione per sviluppare particolari
settori inerenti gli scopi sociali.
Art. 6
Gli organi sociali dell'Associazione sono:
l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il
Presidente, il Comitato Scientifico e il Collegio dei
Revisori dei Conti.
Art. 7
L'Assemblea dell'Associazione è composta dai Soci
fondatori, dai Soci ordinari e dai Soci sostenitori.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente
dell'Associazione e, in caso di sua assenza, dal Vice
Presidente o dal Socio fondatore più anziano. Ad ogni
associato, persona fisica o giuridica, spetta un voto.
Nell'Assemblea ciascun Socio può farsi rappresentare
mediante delega scritta solo da un altro associato. Ogni
Socio non può avere più di una delega.
L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno dal
Consiglio Direttivo per:
a) discutere il bilancio consuntivo,
b) presentare il bilancio preventivo,
c) procedere alla nomina delle cariche sociali,
d) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla
gestione sociale riservati alla sua competenza dal
presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio
Direttivo.
e) deliberare sulle modifiche dello Statuto, dell'atto
costitutivo, sulla proroga della durata e sullo
scioglimento dell'Associazione.
Le proposte di modifica allo Statuto possono essere
presentate allAssemblea da uno degli organi o da
almeno un terzo dei soci. Le relative deliberazioni sono
approvate dallAssemblea con il voto favorevole
della maggioranza dei soci.
L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta lo
ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando lo
richieda la metà più uno dei Soci fondatori o quando ne
faccia domanda scritta un terzo dei Soci costituenti
l'Assemblea.
L'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli
associati o dei voti rappresentati e delibera a
maggioranza semplice per quanto riguarda decisioni
inerenti i punti a), b), c), d) sopra elencati, a
maggioranza assoluta per quanto riguarda decisioni
inerenti il punto e).
La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante
avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la
data, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno
quindici giorni prima della data fissata. Il Consiglio
Direttivo potrà utilizzare qualunque altra forma di
pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci
l'avviso di convocazione dell'Assemblea.
Art. 8
Il Consiglio Direttivo si compone da tre a numero nove
consiglieri. Il numero è determinato di volta in volta
dall'Assemblea che procede all'elezione. I consiglieri
rimangono in carica tre anni e possono essere
riconfermati. Il Consiglio elegge al suo interno il
Presidente e il Vice Presidente che rimangono in carica
tre anni e sono rieleggibili. Le adunanze sono valide
quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in
carica. La convocazione deve avvenire per iscritto
(lettera, fax, telegramma, modem), almeno sette giorni
prima dell'adunanza. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di
parità prevale il voto del Presidente o del suo
sostituto. Per la validità delle deliberazioni del
Consiglio Direttivo si richiede la presenza della
maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
Il Consiglio Direttivo è incaricato di tutte le
operazioni riguardanti la realizzazione degli scopi
dell'Associazione della quale ha piena responsabilità di
fronte a Enti e a terzi. Il Consiglio Direttivo dirige e
coordina l'attività dell'Associazione, gestisce il suo
patrimonio, esercita tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione, delibera eventuali azioni
di tipo amministrativo e giudiziario.
E' compito del Consiglio Direttivo inoltre:
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea,
- redigere bilanci consuntivi e preventivi,
- emanare regolamenti interni per l'Attività
dell'Associazione e regolamenti specifici per i singoli
settori territoriali di attività,
- stipulare atti e contratti inerenti l'attività
sociale,
- deliberare sull'ammissione, il recesso, la decadenza e
l'esclusione dei Soci,
- nominare i componenti del Comitato Scientifico
dell'Associazione,
- chiedere parere tecnico al Comitato Scientifico;
- nominare al suo interno Presidente e Vice Presidente,
- fissare di anno in anno le quote di ammissione e le
quote che i Soci debbono corrispondere annualmente a
seconda della categoria di appartenenza, nonché le
modalità di pagamento delle stesse.
Art. 9
Il Consiglio Direttivo all'atto del suo insediamento
nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, e
tutti i poteri che il Consiglio Direttivo gli
attribuisce.
Il Presidente coadiuva il Consiglio Direttivo del quale
attua le disposizioni; previa autorizzazione del
Consiglio stesso può delegare i propri poteri, in tutto
o in parte, al Vice Presidente o ad altro membro del
Consiglio. In caso di assenza o di impedimento del
Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice
Presidente.
Art. 10
Il Comitato Scientifico dell'Associazione è un organo
sociale di approfondimento conoscitivo e informativo
costituito da esperti, particolarmente qualificati per
l'attività e gli studi realizzati nei settori di
relativa competenza, nominati dal Consiglio Direttivo. Il
numero dei componenti il Comitato Scientifico è fissato
dal Consiglio Direttivo. Dopo la nomina ciascun
componente il Comitato Scientifico deve comunicare al
Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notifica,
l'accettazione dell'incarico. Gli esperti del Comitato
Scientifico possono anche non far parte
dell'Associazione, durano in carica tre anni e sono
rieleggibili. Il Comitato Scientifico elegge al proprio
interno un Coordinatore che presiede le sedute e mantiene
periodici contatti con gli altri organi sociali
dell'Associazione.
Il Comitato Scientifico è costituita da esperti delle
seguenti discipline: geografia, biologia, geologia,
zoologia, botanica, scienze agrarie, scienze forestali,
archeologia, urbanistica, pianificazione ambientale,
ingegneria, giurisprudenza, storia, economia,
architettura.
Il Comitato Scientifico può operare su richiesta del
Consiglio Direttivo o autonomamente in stretto
collegamento con il Consiglio Direttivo, per:
- esprimere parere tecnico in merito a qualsiasi
questione o iniziativa riguardante la tutela del
patrimonio ambientale, naturalistico e culturale del
territorio;
- proporre metodi di gestione territoriale attenti al
mantenimento degli equilibri ecologici e all'integrazione
tra uomo e ambiente naturale;
- qualificare l'operato dell'Associazione attraverso
attività comuni rivolte sia all'interno che all'esterno
dell'Associazione (stages, convegni, conferenze, ecc.).
Nel caso il parere venga richiesto dal Consiglio
Direttivo, quest'ultimo è tenuto a fornire agli esperti
del Comitato Scientifico tutta la documentazione e gli
elementi necessari per la formulazione di un giudizio
tecnico in merito al quesito formulato.
Ogni attività del Comitato Scientifico porta alla
redazione di elaborati che vengono messi a disposizione
del Consiglio Direttivo.
Art. 11
Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato
dall'Assemblea. Esso è composto da tre membri che durano
in carica tre anni e possono essere rieletti. I membri
del Collegio non possono far parte del Consiglio
Direttivo; possono invece essere Soci dell'Associazione o
anche non associati.
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita i poteri e le
funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del
Codice Civile, ha il compito di vigilare sull'osservanza
delle leggi e del presente Statuto, controllare
l'amministrazione dell'Associazione, e, in virtù di
questa funzione, predisporre una relazione annuale in
occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo. I
Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze
dell'Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo, con
facoltà di parola, ma senza diritto di voto, verificano
la regolare tenuta della contabilità
dellAssociazione e dei relativi libri, danno pareri
sui bilanci, decidono sui ricorsi contro i provvedimenti
di esclusione.
Art. 12
I mezzi finanziari e il patrimonio dell'Associazione sono
costituiti:
- dalle quote di ammissione e dalle quote sociali
annuali;
- dai contributi di Stato, Regioni e altri Enti pubblici
o privati destinati alla realizzazione degli scopi
dell'Associazione, compresi lasciti, donazioni ed
erogazioni, che verranno destinati all'Associazione e da
questa accettati con delibera del Consiglio Direttivo;
- contributi di organismi internazionali;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di mobili o immobili pervenuti
allassociazione a qualunque titolo;
- da quanto destinato a tale scopo come, ad esempio, i
fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di
bilancio.
Il Consiglio Direttivo può anche fissare di anno in anno
contributi obbligatori finalizzati al raggiungimento di
particolari obiettivi.
Art. 13
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà
allassemblea il bilancio consuntivo relativo
allanno precedente ed entro il 31 dicembre il
bilancio preventivo relativo allanno successivo.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno
essere impiegati esclusivamente per la realizzazione
delle attività di cui allart.3.
Art. 14
Con delibera del Consiglio Direttivo l'Associazione può
istituire delegazioni o uffici periferici distaccati
nominandone un responsabile. Il Consiglio Direttivo può
delegare l'assolvimento di determinate funzioni al
responsabile locale così nominato. Al Consiglio
Direttivo spetta in ogni caso la fissazione dei compiti e
delle prerogative di tali delegazioni o uffici staccati.
Art. 15
I Soci sono tenuti a rimettere ogni decisione su
controversie nascenti dalla interpretazione del presente
Statuto e da rapporti con altri Soci o con l'Associazione
ad un collegio composto da tre arbitri di cui uno
nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, un
secondo nominato dalla controparte e il terzo, avente
funzione di Presidente del collegio medesimo, nominato su
accordo tra i due suddetti arbitri o, in caso di
disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Verona su
richiesta della parte più diligente. L'arbitro è il
mandatario delle parti e svolge il proprio incarico senza
formalità di procedura, con l'obbligo di assicurare
l'esercizio del diritto contraddittorio.
Art.16
Lassociazione si estingue secondo le modalità di
cui allart. 27 del Codice Civile:
- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto
agli scopi;
- per le altre cause di cui allart. 27 del Codice
Civile.
Art. 17
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le
norme del Codice Civile vigente.
San Pietro Incariano, 30 gennaio 2006
I Soci della SalValpolicella - Osservatorio per la
salvaguardia della Valpolicella associazione
onlus:

sede
presso:
Tenuta Pule
Via Monga, 9
37029 San Pietro in Cariano
(Verona)
salvalpolicella@gmail.com
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