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  Scopi dell'associzione SalValpolicella

Osservatorio per la salvaguardia della Valpolicella
Associazione onlus

...L’Associazione ha lo scopo di svolgere un’azione pubblica per contribuire a dotare gli abitanti della Valpolicella (nonché gli operatori economici e i soggetti politici) di analisi socio-economiche, culturali e di pianificazione territoriale finalizzate alla preparazione di ipotesi progettuali che coniughino lo sviluppo economico con la sostenibilità ambientale, la qualità della vita e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale della Valpolicella...

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SALVALPOLICELLA
OSSERVATORIO PER LA SALVAGUARDIA DELLA VALPOLICELLA
ASSOCIAZIONE ONLUS

STATUTO

Art. 1
A norma degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in San Pietro Incariano, presso l’Azienda Agricola Pullè in via Monga n° 9, una Associazione denominata "SalValpolicella - Osservatorio per la salvaguardia della Valpolicella – associazione onlus", organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), di seguito denominata Associazione.

Art. 2
L'Associazione:
- è senza fini di lucro, laica e indipendente dai partiti politici,
- persegue esclusivamente finalità di utilità sociale,
- svolge solo attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse strettamente connesse,
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa devolverà il patrimonio dell’associazione, sentito l’organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.
Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo n. 460 del 4.12.1997.
L'Associazione ha la durata di anni 20 dal giorno della sua legale costituzione e potrà essere prorogata.

Art. 3
L’Associazione ha lo scopo di tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente e delle cose di interesse artistico e storico della Valpolicella, anceh tramite l’azione pubblica per contribuire a dotare gli abitanti della Valpolicella (nonché gli operatori economici e i soggetti politici) di analisi socio-economiche, culturali e di pianificazione territoriale finalizzate alla preparazione di ipotesi progettuali che coniughino lo sviluppo economico con la sostenibilità ambientale, la qualità della vita e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale della Valpolicella.
L’Associazione si pone come strumento democratico propositivo, di controllo territoriale e di dialogo fra il mondo istituzionale e quello associativo, culturale ed economico.
L’Associazione ritiene che non sia più possibile far coincidere il progresso con l’espansione della crescita economica fine a se stessa, senza rischiare di distruggere le stesse risorse territoriali che ci permettono di esistere fisicamente, socialmente ed economicamente: per poter progredire è necessario cambiare la qualità e il tipo di sviluppo, perseguendo un modello sostenibile per il territorio che tenga conto della vocazione agricola della zona, delle sue eccellenze monumentali e paesaggistiche, nonché del conseguente indotto economico che potrà derivare dal turismo collegato alla cultura enogastronomia ed al paesaggio rurale.
Tale riforma del modello di sviluppo richiede alleanze tra portatori d’interessi diversi, sostenuti da ampia partecipazione e consenso, nella consapevolezza che le questioni ambientali, economiche e sociali sono inscindibili per costruire uno sviluppo sostenibile, durevole ed equo.
La Valpolicella deve essere considerata come un unico territorio e di conseguenza le relative pianificazioni vanno definite in una scala più vasta di quella comunale, che comprenda tutti i comuni della zona.

L'Associazione, in sintesi, svolge le seguenti attività:
a) si fa promotrice di iniziative di incontro e di dibattito tra differenti soggetti interessati alla valorizzazione e alla salvaguardia del territorio, della cultura e dell’economia tradizionale della Valpolicella;
b) promuove momenti di approfondimento e di elaborazione degli aspetti scientifici e culturali relativi alle problematiche della pianificazione territoriale, dell’ambiente, dei beni culturali, della conservazione della natura, nonché delle tematiche economiche e sociali connesse allo sviluppo sostenibile;
c) partecipa al dibattito intorno ai processi di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale urbanistica;
d) organizza collegamenti ed incontri informativi tra coloro che, a diverso titolo, si occupano di qualità del vivere, di territorio, di urbanistica, di cultura, di attività economiche, sociali ed imprenditoriali della zona;
e) attua iniziative di ricerca proprie o in adesione a quelle di enti pubblici e privati che siano in armonia con le finalità dell’Associazione, curando e promuovendo la pubblicazione di ricerche, ipotesi progettuali, opuscoli ed ogni altro strumento con finalità scientifiche e divulgative;
f) organizza manifestazioni, attività seminariali, convegni, laboratori, mostre, dibattiti ed altre iniziative coerenti con gli scopi associativi, destinati ai propri associati e ai cittadini interessati;
g) stabilisce contatti e scambi di informazioni con soggetti e realtà territoriali, sociali, economiche e culturali che abbiano caratteristiche comuni alla Valpolicella, nonché con istituti e organizzazioni aventi scopi analoghi o correlati a quelli dell’Associazione, sia a livello nazionale che internazionale;
h) tutela la diversità biologica in tutte le sue forme attraverso la promozione e il sostegno di attività di studio, di ricerca scientifica, di divulgazione, di formazione e di educazione ambientale;
i) intraprende iniziative volte alla conoscenza e alla salvaguardia di comunità biologiche, di biotopi e di ambienti naturali;
l) propone metodi di gestione territoriale e di restauro ambientale, basati sui principi dello sviluppo sostenibile, volti all'integrazione tra uomo e ambiente naturale per la salvaguardia, non solo dei valori naturalistici, ma anche dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agricole tradizionali;
m) intraprende qualunque attività, anche di fronte ad autorità amministrative e giudiziarie, volte al raggiungimento degli scopi associativi;
n) ogni altra iniziativa od intervento finalizzate al raggiungimento degli scopi e attività di cui sopra.

Art. 4
L’Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti al D.L. n. 460 del 4.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
Al fine di perseguire tali scopi l'Associazione può istituire servizi in favore dei propri associati nelle modalità che essa ritiene più opportune. L'Associazione può stipulare particolari convenzioni con società di cui fanno parte i soci. L'Associazione, nell'ambito dei propri fini, può aderire ad organismi di qualsiasi natura locali, nazionali, europei ed internazionali, nonché avere partecipazioni in altri enti o associazioni.
L'Associazione può inoltre compiere operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie, finanziarie comunque connesse al perseguimento degli scopi sociali, ivi comprese operazioni quali l'assunzione di partecipazioni in società.

Art. 5
Il numero dei Soci dell'Associazione è illimitato; possono essere Soci anche Enti e persone giuridiche. A ciascun Socio o gruppo di Soci è attribuita la facoltà di fornire al Consiglio Direttivo suggerimenti, idee, proposte, programmi e progetti miranti a sviluppare le iniziative dell'Associazione nei termini stabiliti dagli scopi sociali della medesima.
L'Associazione prevede quattro categorie di associati:
Soci fondatori, Soci ordinari, Soci sostenitori e Soci aderenti.
I Soci fondatori sono persone fisiche o giuridiche che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione e che promuovono e organizzano le attività dell'Associazione. E' facoltà dei Soci fondatori assimilare al ruolo di Soci fondatori gli altri associati, le persone fisiche, le persone giuridiche e gli altri enti che ne facciano richiesta.
I Soci ordinari sono persone fisiche che aderiscono all'Associazione condividendone gli scopi e operando fattivamente per il conseguimento degli stessi. Per diventare Socio ordinario è indispensabile:
- aver compiuto il diciottesimo anno di età,
- presentare una domanda scritta al Consiglio Direttivo che delibera insindacabilmente e senza l'obbligo di motivazione, anche nel caso di non accoglimento della domanda in parola.
I Soci sostenitori sono persone fisiche, persone giuridiche o altri enti che condividono gli scopi dell'Associazione e si prodigano fattivamente per lo sviluppo e il sostegno della stessa.
I Soci aderenti sono persone fisiche che partecipano alle attività dell'Associazione, usufruiscono dei servizi da essa prestati e possono non aver compiuto il diciottesimo anno di età. E' facoltà di ciascun Socio fondatore, ordinario e aderente di aggregare nuovi Soci.
La quota associativa annuale alla quale assoggettare ciascuna tipologia di socio sarà definita e aggiornata dall’Assemblea dei Soci sentito il parere del Consiglio Direttivo.
La delibera di ammissione diventa operativa dopo che il nuovo socio ha effettuato il versamento della quota associativa.
I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale e all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni dell'Associazione e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della medesima. I soci possono svolgere anche attività non retribuita.
La qualità di Socio si conserva con la partecipazione alle iniziative dell'Associazione e con il versamento della quota associativa annuale, in caso contrario si verifica la decadenza del Socio dall'Associazione. La qualità di Socio si perde per dimissioni volontarie, decadenza, morte, esclusione o per scioglimento dell'Associazione.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che non sia partecipe alle iniziative dell'Associazione, che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, che abbia una condotta morale e civile riprovevole, che esplichi attività contrarie agli scopi dell'Associazione e che in qualunque modo arrechi danno grave, anche morale, all'Associazione stessa.
I Soci che cessano di appartenere all'Associazione non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale e non possono riavere i contributi associativi e le quote già versate. E' esclusa la corresponsione di interessi per somme prestate dal Socio all'Associazione.
E' facoltà dei Soci aggregarsi in Gruppi o Commissioni interne all'Associazione per sviluppare particolari settori inerenti gli scopi sociali.


Art. 6
Gli organi sociali dell'Associazione sono:
l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Comitato Scientifico e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7
L'Assemblea dell'Associazione è composta dai Soci fondatori, dai Soci ordinari e dai Soci sostenitori. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o dal Socio fondatore più anziano. Ad ogni associato, persona fisica o giuridica, spetta un voto. Nell'Assemblea ciascun Socio può farsi rappresentare mediante delega scritta solo da un altro associato. Ogni Socio non può avere più di una delega.
L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno dal Consiglio Direttivo per:
a) discutere il bilancio consuntivo,
b) presentare il bilancio preventivo,
c) procedere alla nomina delle cariche sociali,
d) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
e) deliberare sulle modifiche dello Statuto, dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento dell'Associazione.
Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei soci.
L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando lo richieda la metà più uno dei Soci fondatori o quando ne faccia domanda scritta un terzo dei Soci costituenti l'Assemblea.
L'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati o dei voti rappresentati e delibera a maggioranza semplice per quanto riguarda decisioni inerenti i punti a), b), c), d) sopra elencati, a maggioranza assoluta per quanto riguarda decisioni inerenti il punto e).
La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata. Il Consiglio Direttivo potrà utilizzare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 8
Il Consiglio Direttivo si compone da tre a numero nove consiglieri. Il numero è determinato di volta in volta dall'Assemblea che procede all'elezione. I consiglieri rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica. La convocazione deve avvenire per iscritto (lettera, fax, telegramma, modem), almeno sette giorni prima dell'adunanza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del suo sostituto. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
Il Consiglio Direttivo è incaricato di tutte le operazioni riguardanti la realizzazione degli scopi dell'Associazione della quale ha piena responsabilità di fronte a Enti e a terzi. Il Consiglio Direttivo dirige e coordina l'attività dell'Associazione, gestisce il suo patrimonio, esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, delibera eventuali azioni di tipo amministrativo e giudiziario.
E' compito del Consiglio Direttivo inoltre:
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea,
- redigere bilanci consuntivi e preventivi,
- emanare regolamenti interni per l'Attività dell'Associazione e regolamenti specifici per i singoli settori territoriali di attività,
- stipulare atti e contratti inerenti l'attività sociale,
- deliberare sull'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei Soci,
- nominare i componenti del Comitato Scientifico dell'Associazione,
- chiedere parere tecnico al Comitato Scientifico;
- nominare al suo interno Presidente e Vice Presidente,
- fissare di anno in anno le quote di ammissione e le quote che i Soci debbono corrispondere annualmente a seconda della categoria di appartenenza, nonché le modalità di pagamento delle stesse.

Art. 9
Il Consiglio Direttivo all'atto del suo insediamento nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, e tutti i poteri che il Consiglio Direttivo gli attribuisce.
Il Presidente coadiuva il Consiglio Direttivo del quale attua le disposizioni; previa autorizzazione del Consiglio stesso può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad altro membro del Consiglio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 10
Il Comitato Scientifico dell'Associazione è un organo sociale di approfondimento conoscitivo e informativo costituito da esperti, particolarmente qualificati per l'attività e gli studi realizzati nei settori di relativa competenza, nominati dal Consiglio Direttivo. Il numero dei componenti il Comitato Scientifico è fissato dal Consiglio Direttivo. Dopo la nomina ciascun componente il Comitato Scientifico deve comunicare al Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notifica, l'accettazione dell'incarico. Gli esperti del Comitato Scientifico possono anche non far parte dell'Associazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Comitato Scientifico elegge al proprio interno un Coordinatore che presiede le sedute e mantiene periodici contatti con gli altri organi sociali dell'Associazione.
Il Comitato Scientifico è costituita da esperti delle seguenti discipline: geografia, biologia, geologia, zoologia, botanica, scienze agrarie, scienze forestali, archeologia, urbanistica, pianificazione ambientale, ingegneria, giurisprudenza, storia, economia, architettura.
Il Comitato Scientifico può operare su richiesta del Consiglio Direttivo o autonomamente in stretto collegamento con il Consiglio Direttivo, per:
- esprimere parere tecnico in merito a qualsiasi questione o iniziativa riguardante la tutela del patrimonio ambientale, naturalistico e culturale del territorio;
- proporre metodi di gestione territoriale attenti al mantenimento degli equilibri ecologici e all'integrazione tra uomo e ambiente naturale;
- qualificare l'operato dell'Associazione attraverso attività comuni rivolte sia all'interno che all'esterno dell'Associazione (stages, convegni, conferenze, ecc.).
Nel caso il parere venga richiesto dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo è tenuto a fornire agli esperti del Comitato Scientifico tutta la documentazione e gli elementi necessari per la formulazione di un giudizio tecnico in merito al quesito formulato.
Ogni attività del Comitato Scientifico porta alla redazione di elaborati che vengono messi a disposizione del Consiglio Direttivo.

Art. 11
Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea. Esso è composto da tre membri che durano in carica tre anni e possono essere rieletti. I membri del Collegio non possono far parte del Consiglio Direttivo; possono invece essere Soci dell'Associazione o anche non associati.
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita i poteri e le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile, ha il compito di vigilare sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, controllare l'amministrazione dell'Associazione, e, in virtù di questa funzione, predisporre una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo. I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci, decidono sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione.

Art. 12
I mezzi finanziari e il patrimonio dell'Associazione sono costituiti:
- dalle quote di ammissione e dalle quote sociali annuali;
- dai contributi di Stato, Regioni e altri Enti pubblici o privati destinati alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, compresi lasciti, donazioni ed erogazioni, che verranno destinati all'Associazione e da questa accettati con delibera del Consiglio Direttivo;
- contributi di organismi internazionali;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;
- da quanto destinato a tale scopo come, ad esempio, i fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio.
Il Consiglio Direttivo può anche fissare di anno in anno contributi obbligatori finalizzati al raggiungimento di particolari obiettivi.

Art. 13
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all’assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art.3.

Art. 14
Con delibera del Consiglio Direttivo l'Associazione può istituire delegazioni o uffici periferici distaccati nominandone un responsabile. Il Consiglio Direttivo può delegare l'assolvimento di determinate funzioni al responsabile locale così nominato. Al Consiglio Direttivo spetta in ogni caso la fissazione dei compiti e delle prerogative di tali delegazioni o uffici staccati.

Art. 15
I Soci sono tenuti a rimettere ogni decisione su controversie nascenti dalla interpretazione del presente Statuto e da rapporti con altri Soci o con l'Associazione ad un collegio composto da tre arbitri di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, un secondo nominato dalla controparte e il terzo, avente funzione di Presidente del collegio medesimo, nominato su accordo tra i due suddetti arbitri o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Verona su richiesta della parte più diligente. L'arbitro è il mandatario delle parti e svolge il proprio incarico senza formalità di procedura, con l'obbligo di assicurare l'esercizio del diritto contraddittorio.

Art.16
L’associazione si estingue secondo le modalità di cui all’art. 27 del Codice Civile:
- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all’art. 27 del Codice Civile.

Art. 17
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile vigente.

San Pietro Incariano, 30 gennaio 2006

I Soci della SalValpolicella - Osservatorio per la salvaguardia della Valpolicella – associazione onlus:
 

sede presso:
Tenuta Pule
Via Monga, 9
37029 San Pietro in Cariano
(Verona)

salvalpolicella@gmail.com